Prassi - MINISTERO INTERNO - Circolare 11 giugno 2019, n. 8

Applicazione dell'art. 17 ("Trasmissione di atti"), Titolo IV ("Degli atti dello stato civile formati all'estero"), del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ("Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge15 maggio 1997, n. 127"). Parere Consiglio di Stato - Sezione Prima n. 03759/2013 del 20/02/2019

È pervenuto, in risposta alla richiesta di questa Amministrazione, il parere n. 03759/2013 reso dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato del 20/02/2019 in relazione alla esatta interpretazione ed applicazione dell'art. 17 del d.P.R. n. 396/2000, che si trasmette in allegato.

L'art. 17 del citato dPR 396/2000, stabilisce che" ... l'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune ... ".

Nonostante il preciso dettato letterale della disposizione normativa è, tuttavia, invalsa la prassi che alla trasmissione degli atti formati all'estero possano provvedere gli interessati, presentandoli direttamente all'ufficiale dello stato civile competente.

In considerazione del diffuso ricorso a tale modalità di trasmissione, questa Amministrazione, dovendo fornire precise istruzioni agli Ufficiali di Stato civile che si trovino dinanzi a documentazione presentata direttamente dagli interessati, anche al fine di "contemperare l'esigenza di certezza con quella di non aggravamento del procedimento", ha ritenuto opportuno chiedere uno specifico parere al Consiglio di Stato, per chiarire la corretta applicazione della norma.

L'Alto Consesso, acquisiti i pareri interlocutori dei competenti Ministeri della Giustizia e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha affermato la valenza sussidiaria della norma "speciale" ex art. 17 del d.P.R. n. 396/2000, che disciplina gli obblighi funzionali dell'autorità consolare che deve trasmettere ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano, formati all'estero al comune italiano, rispetto alla norma di carattere "generale" dell'art. 12, comma 11, che stabilisce che" la trascrizione può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse", prevalente.

Il Consiglio di Stato ha, pertanto, ritenuto di individuare nella "diversa destinatarietà" delle norme in confronto - l'art. 12, comma 11, rivolto alla generalità degli interessati, l'art. 17, destinato agli uffici amministrativi ivi contemplati - l'ammissibilità di tale opzione ermeneutica, ritenendo correttamente risolvibile l'antinomia "apparente" tra i due testi normativi ed essendo condivisibile la soluzione " ... anche pragmaticamente più ragionevole, perorata dai Ministeri interessati".

Le SS.LL. vorranno portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci quanto sopra rappresentato.

 

Allegato

Parere Consiglio di Stato - Sezione Prima n. 03759/2013 del 20/02/2019