Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 giugno 2019, n. 15654

Tributi - Cartella di pagamento - Controllo della dichiarazione ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973 - Preventiva comunicazione di irregolarità - Obbligo - Esclusione

 

Rilevato che

 

1.- La società D.M. succ. V.B. s.r.I., ha opposto una cartella di pagamento, relativa a IVA, IRPEG e IRAP per gli anni 2002/2003. In primo grado l'opposizione è stata rigettata.

2.- Ha posto appello la società, poi dichiarata fallita in data 28.2.2012 e costituitasi nel giudizio di secondo grado a mezzo curatore, e la CTR della Sicilia con sentenza n. 185/30/12 ha accolto le ragioni della contribuente.

3.- Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi. L'intimata non si è costituita.

 

Considerato che

 

4.-Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia lamenta il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per avere il giudice d'appello omesso di spiegare adeguatamente la ragione per la quale ha ravvisato una discordanza tra quanto dichiarato dalla società e quanto iscritto a ruolo. La CTR ha ritenuto che le "incertezze" della dichiarazione siano dimostrate dal fatto che l'Ufficio ha diminuito gli importi degli acconti IRAP e l'originaria somma dovuta, ma l'affermazione è ritenuta erronea dalla Agenzia in base al confronto del contenuto nel foglio di dettaglio addebiti.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 in relazione all'art. 36 bis comma 3 del D.P.R. 600/1973, dell'art. 54 bis comma 3 del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 462/1997 nonché dell'art. 6 comma 5 della I. 212/2000. La CTR ha ritenuto che l'Ufficio non potesse procedere ad iscrizione a ruolo se non dopo avere inviato la preventiva comunicazione di irregolarità dovuta ai sensi dell'art. 36 bis citato.

Secondo l'Agenzia il giudice d'appello ha errato poiché la preventiva comunicazione di irregolarità non è dovuta nei casi di ritardato o omesso pagamento e in ogni caso perché il mancato invio della comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis comma 3 del D.P.R. 600/1973, non dà luogo a invalidità della cartella.

3.1- I motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo fondati per quanto appresso si dirà.

3.2- La CTR non si è attenuta al principio costantemente affermato da questa Corte, ed al quale si intende dare continuità, in base al quale deve differenziarsi la fattispecie normativa di cui all'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 rispetto a quella prevista dall'art. 36 ter. In particolare si è affermato che la cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, è nulla poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell'iscrizione al ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36 bis dello stesso decreto, che avviene all'esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l'eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità. (Cass. civ. n. 15311/2014) Ed ancora si è affermato che è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, rispettivamente prevista dal comma 3 dell'art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 e dal comma 3 dell'art. 54 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, sia perché le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emitteda cartella di pagamento (Cass. civ. n. 20431/2014, conf. Cass. civ. 13759/2016; Cass. civ. 4360/2017) cartella di pagamento (Cass. civ. n. 20431/2014, conf. Cass. civ. 13759/2016; Cass. civ. 4360/2017)

3.3- Il ricorso è pertanto da accogliere, la sentenza impugnata da cassare e non essendo necessari accertamenti in fatto, può decidersi nel merito, rigettando l'originario ricorso della contribuente.

Le spese dei gradi di merito atteso il progressivo consolidamento della giurisprudenza sono da compensare mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ponendole a carico dell'intimata.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna parte intimata alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.500,00 oltre rimborso spese prenotate a debito.