Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 11 giugno 2019, n. 184

Articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario

 

Quesito

 

Tizio, durante il periodo del dottorato di ricerca, svolto (dal 2 gennaio 2015 al 31 gennaio 2019) presso l’Istituto di Ricerche ..., ha percepito una borsa di studio erogata dal medesimo ente.

Il contribuente interpellante intende avviare un’attività di lavoro autonomo che verrà svolta prevalentemente nei confronti dello stesso istituto presso il quale ha conseguito il dottorato di ricerca (PHD).

Tanto premesso, considerato quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che ha modificato il comma 57 dell’articolo 1 della legge 190 del 2014, relativa alle cause ostative all’applicazione del regime forfetario, il contribuente pone un quesito circa la possibilità di avvalersi del regime di cui sopra.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L’istante ritiene che l’aver percepito una borsa di studio, durante il periodo del dottorato, dal medesimo soggetto che costituirà il cliente principale dell’attività di lavoro autonomo che l’istante intende intraprendere a decorrere dal periodo di imposta 2019, non configuri una causa ostativa all’applicazione del nuovo regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

Preliminarmente, si rappresenta che il presente parere attiene esclusivamente alla causa ostativa di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge di bilancio 2019. Resta, pertanto, esclusa qualsivoglia considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetari o previsti dalla legge n. 190 sopracitata, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.

La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, per quanto concerne il quesito posto dall’istante, di quella di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

In particolare, per quel che qui rileva, la lettera d-bis) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Con riferimento al caso di specie l’istante dichiara di aver percepito la borsa di studio durante il periodo del dottorato di ricerca e, pertanto, le predette elargizioni sembrano essere state corrisposte dall’istituto erogante esclusivamente

con l’intento di sostenere l’attività di studio svolta presso il medesimo ente, ovvero al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente.

Tali redditi, quindi, rientrerebbero tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente disciplinati dall’articolo 50 comma 1, lettera c), del TUIR.

In argomento, la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, cui si rinvia per completezza, ha chiarito che: "Per quanto riguarda poi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR, occorre verificare se si possano considerare i soggetti erogatori quali "datori di lavoro" nel senso voluto dalla causa ostativa.

A questo proposito, non rientrano in ogni caso nell’ambito di applicazione della causa ostativa, i percettori dei redditi di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d), f),g), h), h-bis), i) ed l), del TUIR, ferma ovviamente restando la loro corretta qualificazione ai fini fiscali".

Ciò posto, sul presupposto che l’istante abbia effettivamente percepito redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR e non redditi di lavoro dipendente - circostanza questa su cui rimane fermo ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria - non sarebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e, di conseguenza, l’istante potrebbe applicare il regime forfetario (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).