Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 10 giugno 2019, n. 33442/RU

Riduzione di costo applicata sul gasolio e sui GPL utilizzati come combustibili per riscaldamento in impianti ubicati in determinate zone geografiche. Decisione 2019/814/UE del Consiglio del 17.5.2019 che autorizza l’Italia ad applicare l’agevolazione dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2024

 

Si rende noto che con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del 17.5.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 133 del 21.5.2019, il Consiglio ha autorizzato l’Italia a proseguire l’applicazione dell’agevolazione prevista sul gasolio e sui GPL usati come combustibili per riscaldamento in determinate zone geografiche.

Ponendosi in continuità con la precedente Decisione 2014/695/UE di pari natura che ha avuto efficacia fino al 31.12.2018, la Decisione 2019/814 consente di utilizzare i suddetti prodotti agevolati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024 così consolidando gli effetti generati dalle disposizioni recate dalle fonti giuridiche, primarie e secondarie di attuazione, dell’ordinamento nazionale.

La misura in esame, previa valutazione di compatibilità comunitaria operata dalla Commissione, viene riconosciuta al nostro Paese al fine di alleviare gli elevati costi di riscaldamento sostenuti nelle zone interessate da condizioni climatiche particolarmente rigide o geograficamente svantaggiate per la difficoltà a procurarsi i combustibili.

Resta immutato, nei termini scanditi dal composito quadro normativo di riferimento, l’ambito applicativo del beneficio fiscale che è riservato agli impieghi di gasolio e di GPL come combustibili per il riscaldamento degli ambienti mediante impianti termici ricadenti esclusivamente nelle zone individuate quali aventi titolo.