Verbale di accordo Cemento Industria: Parte Normativa

Si riporta una sintesi della Parte Normativa dell’accordo di rinnovo del CCNL Cemento Industria, siglato il 29/5/2019, tra FEDERMACO e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

Contratto di lavoro a tempo determinato
L'assunzione del lavoratore può essere effettuata anche con contratto a tempo determinato in base; alle norme e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. Conformemente al D.Lgs. 15/6/2015 n. 81 - così come modificato dalla Legge 2/8/2018 n. 96 - al contratto di lavoro subordinato può essere opposto un termine di durata non superiore a dodici mesi.
Il contratto di lavoro a tempo determinato può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, non programmabili e significativi, dell'attività ordinaria.
In deroga al comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. 15/6/2015 n. 81, la durata massima dei contratti a tempo determinato è stabilita dal presente CCNL in trentasei mesi, a condizione che siano stati trasformati a tempo indeterminato il 50% dei lavoratori assunti a tempo determinato negli ultimi 36 mesi nell'unità produttiva interessata.
In aggiunta alle causali sopra indicate, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è consentita nelle seguenti ipotesi:
1. per punte di più intensa attività dovute a particolari richieste di mercato, anche stagionali, o per particolari commesse;
2. per fasi di avvio di nuove attività, intendendo per tali anche l'avvio di nuovi impianti e/o nuove linee/sistemi di produzione definite e predeterminate nel tempo.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di somministrazione (a tempo indeterminato o a tempo determinato) è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva.
Nelle singole unità produttive è consentita in ogni caso l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di almeno n. 6 lavoratori, purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'unità produttiva.
Qualora se ne ravvisi la necessità, la percentuale di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, nonchè le ipotesi che consentono le sopraddette assunzioni, possono essere modificate con accordo sindacale (tra Azienda e R.S.U., entrambe assistite dalle Organizzazioni territoriali competenti), in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L'Azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a tempo determinato, procederà all'assunzione con contratto a tempo determinato previa comunicazione alla R.S.U., relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause e alle lavorazioni e/o reparti interessati.
I periodi di prova di cui all'art. 21 sono confermati per i rapporti con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi. Per contratti di durata inferiore i periodi ivi previsti sono ridotti del 50% con una durata, in ogni caso, non inferiore a un mese. Decorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, il lavoratore avrà diritto a prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo previsto dal contratto a meno che non intervenga una giusta causa di recesso.
Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti:
- con più contratti a tempo determinato operanti nelle stesse mansioni;
- con più contratti a tempo determinato operanti nelle stesse mansioni e trasformati a tempo indeterminato.

Lavoro a tempo parziale
Le Parti convengono che i rapporti di lavoro a tempo parziale, disciplinati dal D.Lgs. 15/6/2015 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, dovranno corrispondere ed essere funzionali a esigenze di flessibilità della forza lavoro, essere compatibili con l'organizzazione del processo produttivo e diretti, nel contempo, a cogliere esigenze individuali dei lavoratori, in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, mobilità sostenibile e smart working.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale) nonchè a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno (part-time verticale), ovvero con una combinazione di tali modalità attuative (part-time misto).
In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 15/6/2015 n. 81, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all'accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole elastiche), o per rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa.
Qualora l'Azienda intenda avvalersi di tali clausole contrattuali, il lavoratore a tempo parziale all'atto della sottoscrizione di clausole flessibili o elastiche, potrà essere assistito su propria richiesta dalle R.S.U. o in assenza di esse dalle OO.SS. firmatarie il CCNL.
Tali clausole potranno essere attivate dal datore dì lavoro con un preavviso minimo di due giorni lavorativi e prevederanno, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione oraria del 15% omnicomprensiva dei riflessi sull'insieme degli istituti indiretti e differiti.
Ai lavoratori che rientrano al lavoro da un periodo di congedo - nel caso di donne vittime di violenza o di congedo di maternità - è concesso su richiesta un contratto a tempo parziale reversibile della durata massima di un anno.

Permessi per eventi e cause particolari
Al padre in occasione della nascita del figlio saranno riconosciuti cinque giorni di "congedo obbligatorio" secondo le modalità previste dalla Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).
Per fruire di tali permessi, il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'evento che dà titolo al "congedo obbligatorio" e i giorni di utilizzo. Nei giorni di permesso, non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza
Le donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali comunali, da Case rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto ad un congedo retribuito (in base all’art. 24 del D.Lgs. n. 80 del 15/6/2015) non superiore a tre mesi (fruibile anche a giorni o ad ore) utilizzabile nell’arco temporale di tre anni.

Preavviso
A decorrere dall’1/1/2020 entrano in vigore i nuovi termini di preavviso:
Operai - Intermedi - Impiegati
a) lavoratori che, hanno superato il periodo di prova e hanno una anzianità di servizio fino a 5 anni:
- 15 giorni per gli appartenenti all'area esecutiva e all'area qualificata;
- 30 giorni per gli appartenenti all'area specialistica e all'area concettuale;
- 60 giorni per gli appartenenti all'area direttiva;
b) lavoratori con una anzianità di servizio da oltre 5 anni e fino a 10 anni:
- un mese per gli appartenenti all'area esecutiva e all'area qualificata;
- due mesi per gli appartenenti all'area specialistica e all'area concettuale;
- tre mesi per gli appartenenti all'area direttiva;
c) lavoratori con una anzianità di servizio da oltre 10 anni:
- un mese e quindici giorni per gli appartenenti all'area esecutiva e all'area qualificata;
- tre mesi per gli appartenenti all'area specialistica e all'area concettuale;
- quattro mesi per gli appartenenti all'area direttiva;
In caso di dimissioni, i termini sopra indicati, sono ridotti alla metà.
I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell’atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo.

Previdenza complementare
Con decorrenza 1/7/2020, i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL e non iscritti al Fondo Concreto - o ad altro Fondo di Complementare al quale il datore di lavoro versi contribuzione, o sia stato richiesto di accantonare quote di TFR - saranno obbligatoriamente iscritti al Fondo Concreto con un contributo fisso mensile pari a euro 5,00 a carico dell'Azienda, salvo espressa volontà contraria da parte del lavoratore.
I suddetti lavoratori, al momento in cui attiveranno a proprio carico la quota ordinaria di contribuzione nonché la quota di TFR prevista dalle Fonti Istitutive dei Fondo Concreto, avranno diritto alla quota contributiva a carico dell’Azienda in sostituzione del contributo fisso mensile sopra citato.
Le Parti convengono che il contributo fisso mensile di euro 5,00 a carico dell'Azienda è introdotto in via sperimentale e sarà oggetto di verifica alla scadenza del presente CCNL.
Con decorrenza dall’1/7/2020 l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda, è fissata In ragione dello 0,15% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Con decorrenza dall’1/7/2021 l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda, è fissata in ragione dello 0,15% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
L'aliquota contributiva a carico del lavoratore, rimane fissata all'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
La quota di iscrizione, di euro 12,91 e dovuta "una tantum" dai lavoratori che si iscrivono a Concreto, è a carico dell'Azienda.