CEMENTO INDUSTRIA - Accordo di rinnovo: Parte economica

Firmato il 29/5/2019, tra FEDERMACO e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, l’accordo per il rinnovo del CCNL 24/11/2015 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti. Elementi economici

Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente accordo decorre dall’1/1/2019 e scade il 31/12/2021.

Aumenti retributivi
Le parti hanno previsto i seguenti aumenti retributivi:

Area Professionale

Livelli

Parametri

Dall’1/10/2019

Dall’1/12/2020

Dall’1/12/2021

Area direttiva 210 60,00 45,00 30,00
188 53,71 40,29 26,86
172 49,14 36,86 24,57
Area concettuale 163 46,57 34,93 23,29
157 44,86 33,64 22,43
149 42,57 31,93 21,29
Area specialistica 140 40,00 30,00 20,00
134 38,29 28,71 19,14
129 36,86 27,64 18,43
Area qualificata 121 34,57 25,93 17,29
116 33,14 24,86 16,57
Area esecutiva 100 28,57 21,43 14,29

Pertanto alle scadenze sottoindicate, saranno corrisposte le seguenti retribuzioni mensili

Area Professionale

Livelli

Dall’1/10/2019

Dall’1/12/2020

Dall’1/12/2021

Area direttiva 2.014,23 2.059,23 2.089,23
1.803,20 1.843,49 1.870,35
1.649,73 1.686,59 1.711,16
Area concettuale 1.563,43 1.598,36 1.621,65
1.505,89 1.539,53 1.561,96
1.429,15 1.461,08 1.482,37
Area specialistica 1.342,82 1.372,82 1.392,82
1.285,29 1.314,00 1.333,14
1.237,33 1.264,97 1.283,40
Area qualificata 1.160,58 1.186,51 1.203,80
1.112,53 1.137,39 1.153,96
Area esecutiva 960,71 982,14 996,43

Elemento di garanzia retributiva
- A decorre dall’1/1/2016 e fino al 31/12/2020, l'importo dell'elemento di garanzia retributiva sarà di 150,00 euro lordi annui.
- A decorre dall’1/1/2021 l'importo dell'elemento di garanzia retributiva sarà di 170,00 euro lordi annui.
A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere l'elemento di garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi e alle altre tipologie di lavoro subordinato.
Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
Dall’adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino comprovate situazioni di difficoltà economico-produttiva con ricorso ad ammortizzatori sociali.
L’elemento di garanzia, come sopra definito, sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle Parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto.

Indennità di mensa
Nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, dove sarà realizzata la mensa, il concorso delle Aziende al costo del pasto non sarà inferiore al 50%.
In tutti gli stabilimenti ove sarà istituita la mensa, ai lavoratore che non partecipi alla medesima per cause dipendenti dalle esigenze di servizio o da accertati motivi di salute verrà corrisposta una indennità sostitutiva nella misura di euro 0,06 per ogni giorno di presenza. Tale indennità assorbe fino a concorrenza quanto aziendalmente corrisposto allo stesso titolo.
Agli addetti dipendenti dalle Aziende dei settori a cui si applica il presente CCNL, appartenenti a unità produttive con meno di 100 dipendenti, sarà riconosciuta una indennità sostitutiva di mensa per ogni giorno di presenza dello stesso importo dell'eventuale indennità che la medesima Azienda eroghi ai lavoratori appartenenti a unità produttive con più di 100 addetti.

Lavoro straordinario Operai
Con decorrenza dall’1/1/2020, verranno applicate le percentuali di cui all’allegata tabella

 

 

Operai

lavoro straordinario diurno 30%
lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 42%
lavoro notturno a carattere continuativo (guardiania, custodia, pulizia locali) non compreso in turni avvicendati 30%
lavoro straordinario notturno 50%
lavoro ordinario festivo 50%
lavoro straordinario festivo 60%
lavoro straordinario festivo notturno 60%
lavoro ordinario festivo notturno 50%

Lavoro a turni
Con decorrenza dall’1/1/2020, in caso di assegnazione del lavoratore turnista a ciclo continuo a mansioni non organizzate in turni avvicendati, sarà riconosciuto ad personam una indennità in cifra fissa mensile per le seguenti motivazioni:
a) decisione della Direzione aziendale;

b) inidoneità accertata secondo le procedure di cui all'art. 5, terzo comma, della legge 20/5/1970, n. 300 ovvero certificata dal medico competente ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81.
Il calcolo sarà effettuato sulla base dell’indennità di turno percepita nei due anni precedenti il mutamento di mansione. Sarà quindi conteggiata la media mensile, dividendo la somma ottenuta per ventiquattro. L'importo della media mensile costituirà la base su cui verranno applicate le percentuali di cui alla seguente tabella.

Periodo di permanenza in turno

Percentuali di copertura

15 anni 20%
20 anni 35%
25 anni 50%
30 anni 65%
35 anni 80%

 

L'indennità sopra riferita verrà a cessare:
1. al momento della maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione secondo le norme vigenti;
2. in caso di reinserimento in lavoro a turni a ciclo continuo.

Quota contribuzione una tantum a favore delle Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil
Le Aziende, entro il 30/6/2019 informeranno i lavoratori che in occasione dei rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, le Organizzazioni sindacali stipulanti Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato, una quota associativa straordinaria a titolo di "contributo per rinnovo contratto" di 30,00 (trenta/00) euro.
Resta inteso che nei confronti dei lavoratori iscritti alle sopra richiamate Organizzazioni sindacali, non si dovrà procedere ad alcuna trattenuta.
Entro il 31/7/2019 è riconosciuta la possibilità di manifestare la non accettazione della trattenuta stessa, da comunicare all'Azienda per iscritto.
Le Aziende effettueranno la trattenuta ai lavoratori non iscritti a Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, che non abbiano manifestato espressamente la non accettazione, sulla retribuzione corrisposta nel mese di ottobre 2019.
Le quote trattenute verranno versate dalle Aziende sul seguente conto corrente bancario
Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni
presso Banca Popolare di Sondrio
IBAN: IT83 F 05696 03200 000012811X17