Agevolazioni fiscali Sisma Centro Italia: chiarimenti sulla proroga e sulle nuove iniziative

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive disciplinate dall’art. 46, D.L. n. 50/2017, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (Ministero Sviluppo Economico - circolare 06 giugno 2019, n. 243317).

L’art. 1, co. 759, L. n. 145/2018 (c.d. "Legge di Bilancio 2019") ha prorogato il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse per i periodi d’imposta 2019 e 2020 ed ha esteso le agevolazioni alle imprese che intraprendono una nuova attività economica all’interno della ZFU entro il 31 dicembre 2019, con esclusione dei soggetti esercenti attività di costruzioni appartenenti alla categoria "F" della codifica ATECO 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale o operativa nella citata ZFU.
Nello specifico, la zona franca urbana comprende i comuni delle regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 e sono indicati negli allegati 1,2 e 2-bis, D.L. n. 189/2019 conv. con modif. dalla L. n. 229/2016.

Per il nuovo intervento di concessione delle agevolazioni nella ZFU è stato istituito un nuovo bando e sono disponibili € 141.700.000,00. Ai fini dell’accesso:
- i soggetti già beneficiari delle agevolazioni nell’ambito dei precedenti bandi, devono confermare in sede di presentazione dell’istanza, il mantenimento dei pertinenti requisiti già dichiarati in precedenza;
- i soggetti che all’interno della ZFU hanno avviato una nuova iniziativa economica, nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge di Bilancio 2019, devono essere in possesso di tutti i requisiti di seguito descritti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese alla data di presentazione dell’istanza;
b) disponibilità della sede legale o operativa ubicata all’interno della ZFU (per i soggetti che alla data di presentazione dell’istanza non hanno ancora avviato l’attività nella ZFU, la disponibilità della sede all’interno della medesima deve essere dimostrata all’atto della comunicazione di avvio dell’attività);
c) avvio dell’attività dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2019;
d) attività economica svolta, con esclusione del settore della pesca e dell’acquacoltura;
e) assenza di procedure concorsuali;
f) assenza di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001;
g) adozione del regime fiscale ordinario.

Relativamente all’attività economica svolta, se alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione non è stata ancora avviata l’attività, farà fede ai fini della determinazione delle agevolazioni concedibili, il codice ATECO relativo all’attività dichiarata nella medesima istanza. Nel caso in cui, invece, nella medesima sede ubicata nella ZFU vengano svolte, congiuntamente all’attività ammissibile alle agevolazioni, anche attività riconducibili al settore della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per l’attività ammissibile. Qualora invece il soggetto interessato svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU e al contempo eserciti all’interno della stessa anche un’attività riconducibile al settore della pesca e dell’acquacoltura, deve essere garantita dal punto di vista contabile la separazione dei redditi prodotti fuori dalla ZFU da quelli prodotti al suo interno.

Per i soggetti già beneficiari delle agevolazioni nell’ambito dei precedenti bandi le esenzioni fiscali e contributive sono riconosciute per i periodi di imposta 2019 e 2020, mentre, per i soggetti che hanno avviato una nuova attività le agevolazioni sono riconosciute per il periodo d’imposta relativo all’avvio dell’attività nella medesima ZFU e per i periodi successivi, non oltre comunque il 2020.

Le istanze per l’accesso alle agevolazioni devono essere presentata esclusivamente in via telematica tramite la procedura informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini della compilazione dell’istanza è richiesto il possesso di una PEC attiva che:
- per le imprese, la registrazione della PEC nel Registro Imprese è condizione obbligatoria per la presentazione della domanda;
- per i lavoratori autonomi iscritti agli ordini professionali, la PEC deve risultare censita nell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 18 giugno 2019 e sino alle ore 12:00 del 18 luglio 2019.
Le agevolazioni concesse sono fruite in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.