Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 maggio 2019, n. 13486

Tributi - TARSU - Esenzione prevista da regolamento comunale - Applicazione automatica - Esclusione - Onere di prova di esistenza dei requisiti - Obbligo di dichiarazione del contribuente - Sanzioni - Applicazione anche per gli anni successivi al primo, con riferimento ad ogni singolo anno di imposta

 

Ragioni della decisione

 

Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 157/4/2017, depositata il 26.5.2017 non notificata la CTR della Sardegna accoglieva l'appello proposto da W.C.C. nei confronti del Comune di Cagliari avverso la sentenza di primo grado della CTP di Cagliari la quale aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento Tarsu per gli anni dal 2002 al 2006 sul presupposto che i locali fossero funzionali alla sola pratica sportiva ed esenti ai sensi dell'art. 7 del regolamento Tarsu del Comune.

Avverso la pronuncia della CTR il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La contribuente non ha spiegato difese.

1. Con il primo motivo di ricorso il Comune di Cagliari deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 62 comma 2 del D.lgs n. 507/1993 e dell'art. 7 del Regolamento comunale Tarsu evidenziando che le esenzioni non sono automatiche, ma ne devono essere indicati i presupposti.

La censura è fondata.

Secondo l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARSU, con riguardo all'art. 62, comma 3, d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, mentre le deroghe indicate al comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. n. 18054 del 2016).

In tale materia grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 9731 del 2015).

Nella specie la CTR non si è attenuta a tali principi di diritto non avendo accertato se il contribuente avesse provato la sussistenza dei presupposti per usufruire delle agevolazioni previste dal regolamento Tarsu del Comune.

2. Con il secondo motivo il Comune di Cagliari deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 76 del d.lgs n. 507/1993 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che in relazione alla sanzione per omessa dichiarazione la stessa debba essere applicata solo alla prima annualità omessa.

La censura è fondata.

La liquidazione della TARSU si basa su elementi acquisiti a seguito di denuncia da parte del contribuente, che nel corso degli anni possono essere soggetti a variazione e modificazione, con la conseguenza che la omessa denuncia deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae, in quanto, a ciascuno degli anni solari, corrisponde un'autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell'imposta, ma anche per l'adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l'istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997. A tale riguardo, questa Corte ha affermato che : «In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno; posto, però, che ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, qualora la denunzia sia stata incompleta, infedele, oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall'art. 76 del citato decreto, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo. D'altro canto, la protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia non provoca la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa (Cass. n. 18133 del 2009; Cass. n. 21337 del 2008; Cass. 26434/2017).

Questa Corte (Cass. 26434/2017) ha affermato il seguente principio di diritto: la sanzione va applicata anche per gli anni successivi al primo, con riferimento ad ogni singolo anno di imposta, potendosi applicare per violazione della stessa indole riferite a periodi di imposta diversi, l'istituto della continuazione, ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.

Per quanto sopra, va accolto il ricorso con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa alla CTR della Sardegna in diversa composizione, la quale, oltre ad applicare i principi di diritto enunciati, liquiderà le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sardegna in diversa composizione.