Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 20 maggio 2019, n. 148

Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 e articoli 173 e 177 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Valutazione anti-abuso di un’operazione attuata attraverso uno scambio di partecipazioni mediante conferimento, una scissione totale e un ulteriore scambio di partecipazioni mediante conferimento

 

Quesito

 

La società istante ALFA, costituita nel 2002, detiene una partecipazione del 32,06 per cento nella società GAMMA. L’istante, attualmente, è partecipata al 50 per cento da Tizio (nudo proprietario) e da Caio (usufruttuario), da BETA con una partecipazione del 12,895 per cento e dalla società Delta con una partecipazione del 37,105 per cento.

GAMMA è una holding con varie partecipazioni di controllo e di collegamento. La composizione del capitale sociale, di euro ..., risulta così suddivisa: Tizio nudo proprietario e Caio usufruttuario possiedono n. ... azioni pari al 30 per cento del capitale sociale, BETA è proprietaria di n. ... azioni pari al 8,45663 per cento del capitale sociale, ALFA è proprietaria di n . ... azioni pari al 32,06 per cento del capitale sociale, DELTA è proprietaria di n. ... azioni pari al 29,483 per cento del capitale sociale di GAMMA.

Caio possiede a titolo personale il diritto di usufrutto su nominali Euro ... del capitale sociale di ALFA pari al 50 per cento del capitale sociale della stessa società e il diritto di usufrutto su numero ... azioni della società GAMMA pari al 30 per cento del capitale sociale.

Tizio possiede a titolo personale il diritto di nuda proprietà su nominali Euro ... del capitale sociale di ALFA pari al 50 per cento del capitale sociale della stessa società e il diritto di nuda proprietà su n. ... azioni della società GAMMA pari al 30 per cento del capitale sociale. Il diritto di nuda proprietà è stato acquisito a seguito dell’atto di donazione dal padre Caio in data 29 dicembre 2015.

La società BETA, costituita il ...., è anch’essa una holding ed è stata costituita al fine di accentrare nel tempo le partecipazioni in società della famiglia. Il capitale sociale della società è posseduto per il 51 per cento da Caio, per il 24,50 per cento da Mevia (moglie di Caio) e per il 24,50 per cento da Tizio (figlio di Caio e Mevia).

La società BETA ha acquistato, in data XXX, dalla società LAMBDA il 12,895 per cento della società ALFA e 295.982 azioni pari al 8,45663 per cento del capitale sociale di GAMMA.

I signori Caio e Tizio a mezzo della società di recente costituzione BETA intendono conferire alla stessa valenza di holding "di famiglia" e semplificare l’aspetto organizzativo riducendo la catena societaria, razionalizzando la struttura partecipativa e riducendo i costi generali imputati alle varie società. Per attuare tale progetto di riorganizzazione societaria intendono porre in atto delle operazioni straordinarie tra loro concatenate.

Tali operazioni consistono in:

 

I. SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI MEDIANTE CONFERIMENTO

I signori Caio e Tizio intendono conferire congiuntamente il diritto di usufrutto e il diritto di nuda proprietà della loro partecipazione in ALFA nella società BETA di recente costituzione, ricevendo in cambio quote di nuova emissione della società BETA ai sensi e per gli effetti dell’articolo 177, comma 2, del TUIR approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Con tale operazione la società BETA acquisirebbe una partecipazione di controllo nella società ALFA ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile, passando da una partecipazione iniziale pari al 12,895 per cento a una partecipazione finale pari al 62,895 per cento.

 

II. SCISSIONE SOCIETÀ’

Effettuata la prima operazione la società ALFA risulterebbe partecipata da BETA per il 62,895 per cento e dalla società Delta con una quota del 37,105 per cento.

L’operazione che si intende effettuare consisterebbe nella scissione totale della società ALFA a beneficio delle due società socie Delta e BETA in funzione delle rispettive partecipazioni al capitale sociale. L’operazione di razionalizzazione societaria mediante la scissione comporterebbe per la società BETA un aumento della partecipazione in GAMMA da 8,4566 per cento al 28,6207 per cento e per DELTA dal 29,483 per cento al 41,379 per cento.

 

III. SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI MEDIANTE CONFERIMENTO

Effettuata l’operazione di scissione totale di ALFA i signori Caio e Tizio intendono conferire congiuntamente il diritto di usufrutto e il diritto di nuda proprietà della loro partecipazione in GAMMA nella società BETA ricevendo in cambio quote di nuova emissione della società BETA ai sensi e per gli effetti dell’articolo 177, comma 2, del TUIR. Con tale operazione la società BETA acquisirebbe una partecipazione di controllo in GAMMA. ai sensi dell’art. 2359, comma 1, passando da una partecipazione del 28,6207 per cento a una partecipazione del 58,6207 per cento. Agli effetti contabili la quota conferita da Tizio e Caio verrebbe imputata a capitale della società BETA per il valore riconosciuto agli effetti fiscali dai conferenti.

Alla luce di quanto esposto, l’istante chiede il parere in ordine all’eventuale abusività - ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 - delle operazioni sopra rappresentate.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L’istante ritiene che le descritte operazioni di riorganizzazione non costituiscano fattispecie di abuso del diritto e, pertanto, siano legittimamente attuabili, sussistendo valide ragioni economiche che non sono dirette ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario, né tantomeno a ottenere indebite riduzioni di imposte.

Infatti, ad avviso dell’istante, nel caso in esame non vi sarà nessun beneficio in contrasto con le finalità delle disposizioni normative impositive o con i principi dell’ordinamento, dal momento che le operazioni di ristrutturazione societaria tendono a creare una holding di famiglia e a ridurre la catena partecipativa.

Secondo l’interpellante "al fine di gestire le partecipazioni in toto per il tramite della holding di famiglia e non in parte direttamente dai signori Tizio e Caio, e di ridurre di conseguenza la catena partecipativa e i costi ad essa annessi, si utilizza la normativa ex articolo 177 del TUIR".

L’istante, evidenzia, altresì, che "la tassazione in capo ai conferenti avviene perciò sul differenziale fra il valore fiscalmente riconosciuto al conferente ed il valore iscritto a bilancio dalla conferitaria senza alcun salto d’imposta".

 

Parere dell’agenzia dell’entrate

 

Si rappresenta preliminarmente che, per richiedere il parere dell’Agenzia in ordine all’abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, debbono - fra l’altro - indicare:

- il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;

- le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione rappresentata.

In relazione al comparto delle imposte dirette per il quale l’istante ha richiesto il parere della scrivente Agenzia, si osserva quanto segue.

La fattispecie descritta consiste in:

- uno scambio di partecipazioni mediante conferimento effettuato da due persone fisiche (Caio e Tizio) che conferiscono congiuntamente il diritto di usufrutto e la nuda proprietà della partecipazione che possiedono in ALFA nella società BETA (scambio n. 1), cui si applica il regime fiscale c.d. "a realizzo controllato" di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR;

- una scissione totale della società ALFA a beneficio delle due società socie DELTA e la medesima BETA, fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 173 del TUIR;

- un ulteriore scambio di partecipazioni mediante conferimento effettuato sempre dai signori Caio e Tizio al fine di conferire congiuntamente il diritto di usufrutto e la nuda proprietà della partecipazione che possiedono in GAMMA. nella società BETA (scambio n. 2), cui si applica il regime fiscale c.d. "a realizzo controllato" di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR.

Sulla base delle dichiarazioni e delle affermazioni dell’istante nonché dell’analisi del contenuto dell’istanza di interpello e della relativa documentazione integrativa sinteticamente riportate nell’esposizione del quesito, si ritiene che le predette tre operazioni, a vario titolo fiscalmente neutrali, non siano finalizzate al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale in capo ai signori Caio e Tizio, in contrasto con le finalità delle norme tributarie o con i principi dell’ordinamento tributario e, in particolare, con il disposto di cui all’articolo 9, comma 2, secondo periodo, del TUIR, secondo cui "in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti".

Ferma restando la genuinità in un’ottica anti-abuso dell’obiettivo economico perseguito consistente nella riduzione della catena partecipativa, nel caso in esame anche i tre atti giuridici utilizzati - tutti fiscalmente neutrali a vario titolo - risultano congruenti. Invero, il predetto obiettivo avrebbe potuto essere raggiunto anche mediante la scissione totale di ALFA (con beneficiarie BETA e DELTA) e il conferimento congiunto da parte dei summenzionati Caio e Tizio del diritto di usufrutto e della nuda proprietà della partecipazione in GAMMA nella società BETA.

Tuttavia, anche le due predette operazioni avrebbero potuto usufruire dei benefici della neutralità fiscale di cui rispettivamente agli articoli 173 e 177, comma 2, del TUIR.

Tale fondamentale circostanza porta a ritenere insussistente alcun indebito vantaggio d’imposta - con particolare riferimento all’ambito di applicazione dell’articolo 9 del Tuir - conseguibile dall’effettuazione delle due operazioni rispetto alla riorganizzazione societaria rappresentata dall’istante.

Di conseguenza, non si analizzano gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Si ribadisce, altresì, che resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in istanza, per effetto di eventuali altri atti, fatti e/o negozi a esso collegati e non rappresentati dall’istante, possa condurre a identificare un diverso censurabile disegno abusivo.