Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 20 maggio 2019, n. 145

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - articolo 1 del D.L. n. 119 del 2018 - definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - diritto alla detrazione IVA

 

La società ALFA (di seguito istante), in sintesi fa presente che una propria società controllata, BETA (di seguito "BETA"), è stata oggetto di una verifica fiscale da parte della Guardia di finanza conclusasi con la notifica di un processo verbale di constatazione (di seguito "PVC") il [...].

Secondo quanto rilevato dai verificatori, nelle dichiarazioni IVA presentate da BETA in relazione alle annualità dal [...] al [...] sarebbero stati indicati elementi passivi fittizi derivanti da acquisti effettuati con applicazione dell’IVA da fornitori indagati in taluni procedimenti penali.

Sulla base degli elementi emersi nel corso delle indagini penali i verificatori hanno ritenuto che BETA avrebbe preso parte ad una frode IVA realizzata mediante cessioni di [...] a cui veniva applicato l’ordinario meccanismo della rivalsa in fattura, anziché il c.d. reverse charge di cui all’articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

All’esito delle operazioni ispettive, i verificatori hanno contestato, tra l’altro, l’indetraibilità dell’IVA addebitata in rivalsa e corrisposta da BETA ai fornitori e per l’effetto, la presentazione di infedeli dichiarazioni IVA per le annualità dal [...] al [...], ai sensi dell’art. 5, comma 4 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Tuttavia, dal [...] al [...], BETA e l’allora capogruppo GAMMA (di seguito "GAMMA") avevano aderito al regime di liquidazione dell’IVA di gruppo previsto dall’articolo 73 del D.P.R. n. 633 del 1973. Per tale ragione, il credito IVA maturato da BETA in relazione alle operazioni oggetto di contestazione nel PVC è stato traferito a GAMMA che, secondo quanto riportato nell’istanza, lo ha soltanto parzialmente utilizzato in compensazione nelle successive annualità di imposta.

Il credito IVA non utilizzato da GAMMA è stato poi trasferito all’istante a seguito di un’operazione di fusione per incorporazione ed è, allo stato attuale, ancora nella sua disponibilità.

Tanto premesso, la società controllata BETA sta considerando la possibilità di definire in via agevolata il PVC ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa e il pagamento integrale dell’IVA oggetto di contestazione entro il 31 maggio 2019.

A tal fine, l’istante chiede di chiarire se il pagamento integrale di quanto contestato nel PVC si traduca in una "rinuncia implicita" al credito di imposta vantato o se, viceversa, il perfezionamento della definizione non influisca sulla spettanza del credito IVA, con conseguente possibilità per l’istante stesso di fruire del credito trasferito e non utilizzato (mediante compensazione o richiesta di rimborso).

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

In sintesi, l’istante ritiene che, a seguito della definizione agevolata del PVC da parte di BETA mediante il pagamento dell’intera IVA contestata dai verificatori, debba essergli riconosciuto l’utilizzo del credito IVA imputato alla controllante per effetto della procedura di liquidazione IVA di gruppo e poi trasferito all’istante per effetto della fusione ed ancora disponibile.

Infatti, poiché la definizione si perfeziona mediante l’integrale adesione alle contestazioni così come formulate nel PVC in relazione ad ogni singolo periodo di imposta (cfr. il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 17776 del 23 gennaio 2019, adottato di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle dogane), nel caso di specie laddove si negasse la disponibilità del credito IVA trasferito all’istante si verificherebbe un’illegittima duplicazione del recupero dell’imposta contestata.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

L’articolo 1 del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata il contenuto "integrale" dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018.

Si tratta di una speciale procedura di definizione tesa a consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale pregressa. Il contribuente che opta per tale procedura è tenuto a presentare la relativa dichiarazione e a versare le imposte (in un’unica soluzione o la prima rata) derivanti dalle violazioni constatate nel PVC entro il 31 maggio 2019.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 17776 del 2019 sono state emanate le disposizioni attuative dell’istituto.

Sulla definizione agevolata, inoltre, sono stati forniti chiarimenti con la circolare del 9 aprile 2019, n. 7/E.

Tanto premesso, nel caso oggetto di interpello, alla società BETA viene contestato di essere stata destinataria di fatture di vendita concernenti operazioni erroneamente assoggettate al regime ordinario in luogo del reverse charge nell’ambito di una frode IVA.

L’errata applicazione del regime IVA ordinario le ha consentito, secondo i verificatori, di maturare un notevole credito IVA che, per effetto dell’adesione al regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, è stato trasferito mensilmente alla capogruppo GAMMA che ha provveduto, a sua volta, a liquidare in maniera unitaria le situazioni debitorie e creditorie periodiche delle singole società del gruppo.

Ciò posto, secondo quanto riferito dall’istante, la società BETA intende definire in via agevolata il PVC, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 119 del 2018, versando integralmente quanto ivi contestato, ossia l’IVA illegittimamente detratta corrispondente al credito trasferito nell’ambito della liquidazione di gruppo all’allora controllante GAMMA, in parte già compensato nell’ambito della suddetta procedura, ed in parte non ancora utilizzato ed ora nella disponibilità dell’istante a seguito della sua fusione con GAMMA.

Al riguardo, si è dell’avviso che, in linea generale e senza entrare nel merito della correttezza degli importi indicati nell’istanza, l’integrale versamento di quanto indicato nel PVC - pari al credito IVA indebitamente detratto da BETA - sia idoneo a ripristinare la capienza iniziale del credito trasferito all’ex controllante GAMMA e, a sua volta, all’istante per effetto della fusione.

Di conseguenza, il credito IVA così ripristinato, al netto di quanto già eventualmente fruito sia dall’ex controllante che dall’istante, una volta perfezionatasi la definizione in parola, può essere utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso al verificarsi dei presupposti.