Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 10 maggio 2019

Operazioni esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica

 

Art. 1

Operazioni esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

 

1. In fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica:

a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015;

b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;

b-bis) alle prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri; (1)

c) alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a), b) e b)-bis) nonché alle operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a), b) e b)-bis) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno precedente; (2)

d) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

2. Le operazioni di cui al comma 1 continuano ad essere annotate nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Per le operazioni di cui alle lettere b-bis), c) e d) del medesimo comma 1 resta fermo l'obbligo di documentazione mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline. (3)

3. I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni.

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(1) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 24 dicembre 2019, a decorrere dal 15 gennaio 2020.

(2) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 24 dicembre 2019, a decorrere dal 15 gennaio 2020.

(3) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 24 dicembre 2019, a decorrere dal 15 gennaio 2020.

Art. 2

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica per cessioni di benzina o di gasolio utilizzati come carburanti per motori e per cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici

 

1. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015, relative alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, rispettivamente, delle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici.

2. In fase di prima applicazione, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, per le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno precedente, che continuano ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline. (1)

3. Gli esercenti impianti di distribuzione di carburante possono comunque memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri delle operazioni di cui al comma 2.

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.M. 24 dicembre 2019, a decorrere dal 15 gennaio 2020.

Art. 3

Estensione dell'obbligo di memorizzazione elettronico e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

 

1. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, sono individuate le date a partire dalle quali vengono meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. (1)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.M. 24 dicembre 2019, a decorrere dal 15 gennaio 2020.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 18 maggio 2019, n. 115.