Aziende sequestrate o confiscate: ulteriori precisazioni sul trattamento di sostegno al reddito

15 mag Con nota del 14 maggio 2019, n. 8342, il Ministero del lavoro fornisce alcune precisazioni sul trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

Ad integrazione della circolare n. 10 del 6 maggio 2019, si rappresenta quanto segue, al fine di favorire il costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, il trattamento di integrazione salariale è autorizzato esclusivamente con il pagamento diretto da parte dell’INPS.
L’istituto previdenziale provvede all’erogazione del trattamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché al monitoraggio della spesa nel rispetto dello specifico limite definito dal DM n. 2 del 29 marzo 2019, dandone comunicazione semestrale al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Con la recente circolare n. 10 del 6 maggio 2019, il Ministero del lavoro ha fornito le prime indicazioni in merito al trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.
In particolare, tale trattamento riguarda tutti i casi di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in tema di cigo e cigs, oppure che, avendo beneficiato di precedenti trattamenti di cigo/cigs, abbiano raggiunto il limite temporale consentito nel quinquennio mobile, o infine, i casi in cui non ricorrano i presupposti richiesti dalle singole causali di intervento. Lo stesso trattamento è concesso altresì ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro è riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato.
Il trattamento di sostegno al reddito può essere concesso per la durata complessiva di 12 mesi nel triennio 2018-2019-2020, con riconoscimento della contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 148/2015.
Il trattamento in parola deve essere richiesto mediante apposita istanza, da inviare, entro un congruo termine, tramite il portale cigs-online, dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato o anche dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per le imprese poste sotto la propria gestione, previo nulla osta del giudice delegato.