Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 14 maggio 2019, n. 141

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Definizione agevolata delle controversie tributarie - Articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

 

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente:

 

Quesito

 

La società [ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato:

- il 6 luglio 2018, con processo verbale di constatazione per i periodi d’imposta dal 2012 al 2017, le è stata contestata la fruizione del credito d’imposta per la ricerca scientifica di cui all’articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 12 luglio 2011, n. 106;

- il 17 settembre 2018 l’istante ha sanato le violazioni contestate nel citato processo verbale avvalendosi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 settembre 1997, n. 472, provvedendo al versamento, mediante modello F24, del credito per l’importo di [...] euro, oltre agli interessi per [...] euro e alle sanzioni ridotte ad 1/5 per [...] euro, per un totale di [...] euro;

- sempre il 17 settembre 2018, l’Agenzia delle entrate - [...] ha notificato l’atto di recupero n. [...], con il quale veniva recuperato il credito indebitamente utilizzato in compensazione nei periodi d’imposta 2012, 2013 e 2014;

- avverso il predetto atto di recupero l’istante ha proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale;

- l’Agenzia delle entrate - [...], nel costituirsi in giudizio, nelle proprie controdeduzioni ha ritenuto inefficace il ravvedimento poiché eseguito contestualmente alla notifica dell’atto di recupero.

Tanto premesso, l’istante intende aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che al comma 9, prevede che: "Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione".

L’istante chiede, quindi, di sapere se può compensare parte delle somme versate mediante l’istituto del ravvedimento operoso (importo pari a [...] euro) con le somme dovute per l’adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 6 (importo pari a [...] euro), in quanto, anche se per altro titolo e non in pendenza di giudizio, ha comunque versato tutta l’imposta richiesta con l’atto di recupero, oltre agli interessi e alle sanzioni in misura ridotta.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

In sintesi, l’istante prospetta le seguenti soluzioni:

a) le somme versate a seguito del ravvedimento operoso, ritenuto improduttivo di effetti dall’Ufficio, possono essere scomputate dalle somme dovute aderendo alla definizione agevolata della controversia tributaria. Difatti quanto dovuto per la definizione agevolata, anche se ad altro titolo, è già stato corrisposto; anzi, gli importi versati risultano superiori a quelli necessari per definire la controversia tributaria sicché, se non fossero riconosciuti, si determinerebbe una duplicazione. Pertanto, nella domanda di definizione agevolata della controversia tributaria l’instante intende indicare tra gli importi dovuti la somma di [...] euro e, tra gli importi scomputabili, quelli già versati mediante il ravvedimento operoso, e quindi l’importo dovuto per la definizione risulta pari a zero. In questo modo la procedura di definizione della lite sarebbe regolarmente perfezionata e l’eccedenza di versamento rispetto a quanto dovuto per la definizione rimarrebbe acquisita dall’Amministrazione finanziaria;

b) nell’ipotesi in cui non venisse accettata la soluzione di cui al precedente punto, l’istante provvederebbe alla presentazione della domanda per la definizione delle liti pendenti e al versamento delle somme dovute. In questo caso, una volta eseguito il pagamento dell’unica rata (o della prima in caso di pagamento rateale), l’istante procederebbe, per evitare la duplicazione di pagamento, alla richiesta di rimborso di quanto già versato a titolo di ravvedimento operoso.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

L’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018 dispone al comma 1 che "Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546".

Per poter accedere alla definizione agevolata in commento è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del medesimo decreto) e che, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

La definizione delle liti pendenti si realizza con il pagamento di un importo pari al valore della controversia cui si applicano eventualmente le percentuali di riduzione stabilite dai commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 2-ter e 3 dell’articolo 6, in relazione allo stato e al grado del giudizio.

Dall’importo lordo dovuto per la definizione possono essere detratti, ai sensi del comma 9 dell’articolo 6, "quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio". In ogni caso, secondo quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma 9, "la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione".

Sulla definizione agevolata sono stati forniti chiarimenti con la circolare del 1° aprile 2019, n. 6/E. In tale sede è stato chiarito che "l’importo da versare per la definizione, cosiddetto "importo netto dovuto" si calcola al netto di somme pagate prima della presentazione della domanda di definizione a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell’atto ovvero in pendenza del giudizio. Possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell’Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire".

Tanto premesso, nel caso prospettato, pur non trattandosi di somme dovute a titolo provvisorio in pendenza della controversia tributaria, si ritiene che l’importo versato dall’istante in sede di ravvedimento operoso, in contestazione, sia scomputabile dall’importo lordo dovuto per la definizione agevolata di cui all’articolo 6. Le somme versate, a qualsiasi titolo, in misura eccedente rispetto a quanto dovuto per la definizione della controversia, restano definitivamente acquisite all’Erario e non sono quindi rimborsabili.