Edilizia: contrattazione collettiva e indicazioni operative

Forniti, dalla CNCE, alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione di alcuni dispositivi normativi al CCNL Industria e cooperazione, artigianato, piccola impresa.

La CNCE, con una nota dell’8 maggio 2019, ha fornito alcuni chiarimenti al fine di consentire la corretta applicazione dei dispositivi contrattuali relativi, in particolare, al Fondo sanitario, e, fermo restando che alcune materie più specifiche saranno definite dalle parti sociali in sede di approvazione dei Regolamenti dei Fondi, sono fornite indicazioni operative a questioni ricorrenti poste dalle Casse Edili/Edilcasse alla Commissione.
Si evidenziano, tra le altre, le seguenti indicazioni:

1) FONDO SANITARIO IMPIEGATI
Le causali di accompagnamento del bonifico per i versamenti diretti per gli impiegati sono:
- le Casse – secondo le modalità indicate dalle singole Casse
- la CNCE (c/c provvisorio) - causale: - competenza mese/anno – importo contributo - ragione sociale e CF dell’impresa - Codice Cassa o provincia (con contestuale invio agli uffici CNCE di un file di rendicontazione con i dati dei lavoratori e dell’impresa).
L’approvazione del Regolamento del Fondo potrà prevedere diverse modalità per i suddetti versamenti

I riferimenti del conto e il contatto (Ente/ ufficio) di riferimento per i versamenti diretti alle Casse sono gli Uffici territoriali delle singole Casse o gli uffici della CNCE.
La Cassa può utilizzare la propria base di censimento laddove il contributo venga versato tramite la Cassa medesima
Il calcolo del contributo va effettuato, per un massimo di 12 mensilità, sulle seguenti voci retributive:
- Minimo
- Contingenza
- Edr
- Premio di produzione,

2) CALCOLO IMPONIBILE CONTRIBUTIVO
La base imponibile per il calcolo delle nuove contribuzioni è diversa dagli altri contributi Cassa edile attualmente in essere.
Nella base imponibile del contributo al Fondo Sanitario non va ricompreso il superminimo per gli operai.
La paga oraria delle imprese artigiane è composta anche dalla voce retributiva AFAC. Tale voce deve calcolarsi ai fini della determinazione del contributo dei Fondi dei fondi sopra indicati?

3) MODALITÀ DI CALCOLO DELLE 120 ORE LAVORATE
Per gli operai in part time il contributo si calcola sempre sulle 120 ore anche laddove le ore lavorate non le raggiungono.

Inoltre, il calcolo deve effettuarsi unicamente sulle ore effettivamente lavorate e qualora non si raggiungano le 120 ore, il contributo andrà comunque versato un minimo di 120 ore.
Il contributo andrà versato sulla base delle 120 ore minime lavorate. Il minimale di 120 ore deve in ogni caso essere preso a riferimento per il calcolo del contributo a seconda delle decorrenze previste nei rispettivi accordi .
Per i lavoratori a chiamata, laddove le 120 ore effettivamente lavorate non vengano raggiunte, il contributo sarà comunque calcolato sul minimo delle 120 ore
Il contributo per gli operai va calcolato per tutte le mensilità in cui il lavoratore è presente nella denuncia fino ad un massimo di 12 mensilità

4) ENTI BILATERALI E AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE
Gli Enti bilaterali e le agenzie di somministrazione per i propri dipendenti in presenza di altre assistenze sanitarie dovranno procedere al versamento del contributo

5) ALTRI ASPETTI
- In base alla normativa vigente ad oggi e fino alla iscrizione del Fondo all’Anagrafe dei Fondi, i contributi versati dal datore di lavoro concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore, ai sensi dell’art. 51, primo comma del TUIR
- Ai contributi versati per il Fondo Sanitario per il personale operaio si applica il contributo di solidarietà del 10% di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103.
- Le imprese che hanno solo dipendenti impiegati possono procedere al versamento dei relativi contributi attraverso il c/c provvisorio presso la CNCE, provvedendo alla rendicontazione dei pagamenti con l’invio dei un modulo completo con i dati del lavoratore e dell’impresa.
- Per l’impresa con un solo dipendente impiegato non si ritiene possibile procedere al pagamento trimestrale del contributi