ANF, le nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens da luglio 2019

Con messaggio n. 1777 dell’08 maggio 2019, l’Inps fornisce indicazioni ai datori di lavoro per la gestione della domanda di ANF, anche con riferimento all’ipotesi di necessità di provvedimento di autorizzazione, nonché per la compilazione del flusso Uniemens a partire dalla denuncia di competenza luglio 2019

Come noto, a decorrere dal 1° aprile 2019, le domande per la prestazione ANF devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica. Fanno eccezione le richieste di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continuano ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP (cod. SR16). Per gli impiegati del settore agricolo ed i soci lavoratori delle imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici (art. 3, L. 15 giugno 1984, n. 240), inquadrati nel settore non agricolo, valgono invece le nuove modalità per la richiesta. In ogni caso, fino alla pubblicazione dei nuovi livelli reddituali, è possibile inoltrare esclusivamente le domande di ANF per il periodo di riferimento "01/04/2019 - 30/06/2019" o per periodi pregressi.
La nuova procedura "ANF DIP" permette il calcolo degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti al richiedente in riferimento alla tipologia, al numero dei componenti ed al reddito complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento per la prestazione richiesta. L’esito della domanda e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti, sono visibili al cittadino che acceda con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell’area riservata. E’ inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta. L’esito è visibile anche ai Patronati che, su delega del cittadino richiedente, hanno provveduto ad inviare le domande di ANF all’Inps. Anche in caso di variazione nella composizione del nucleo familiare nel periodo già richiesto, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno diritto all’aumento dei livelli reddituali, il lavoratore interessato deve presentare all’Inps, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse sempre attraverso la procedura "ANF DIP".
In merito poi alle ipotesi che richiedono il rilascio dell’autorizzazione ANF, il lavoratore dipendente del settore privato o il soggetto titolare del diritto all’ANF, che presenta domanda di "ANF DIP", se privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, deve presentare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica "Autorizzazione ANF" corredata della documentazione necessaria. In caso di esito positivo, al cittadino richiedente non viene più inviato il provvedimento di accoglimento della domanda di autorizzazione (modello ANF43), ma si procede alla successiva istruttoria della domanda di "ANF DIP", da parte della Struttura territoriale competente. In caso di reiezione, invece, è inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello ANF58). Tali indicazioni si applicano alle domande di autorizzazione ANF presentate dal 1° aprile 2019, nonché alle domande presentate in data precedente ma non ancora istruite. Di qui, il datore di lavoro non deve più prendere visione e acquisire agli atti i provvedimenti autorizzativi, in quanto il diritto alla prestazione familiare è verificato dall’Inps. Il provvedimento ANF43 deve, invece, essere inviato qualora la domanda sia stata presentata in riferimento ad una posizione tutelata di "operaio agricolo a tempo indeterminato (OTI)" in quanto tali lavoratori continuano ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP, cui va allegato l’ANF43.
In ogni caso, il lavoratore deve comunicare l’esito positivo della richiesta di ANF al proprio datore di lavoro, il quale ha così accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli importi, tramite l'applicazione "Consultazione Importi ANF", disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende. La procedura consente di visualizzare gli importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e il periodo di riferimento. È possibile utilizzare la procedura in due modalità:
- ricerca puntuale (per singolo codice fiscale lavoratore);
- richiesta massiva (per tutti i lavoratori di un’azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega).
Nella prima modalità, l’utente deve indicare:
- la matricola aziendale di interesse;
- il codice fiscale del lavoratore;
- il periodo (da uno a sei mesi) rispetto al quale si vogliono conoscere i massimali ANF giornalieri e mensili spettanti ai fini della compilazione dei flussi Uniemens.
Nella seconda modalità l’utente deve indicare:
- la matricola aziendale di interesse;
- uno specifico mese di competenza per il quale si vogliono conoscere i massimali ANF giornalieri e mensili spettanti ai fini della compilazione dei flussi Uniemens.
Quanto alla compilazione del flusso Uniemens, fino alla denuncia contributiva di competenza del mese di giugno 2019, i dati vanno trasmessi con le attuali modalità. A decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019, invece, è istituito nel flusso Uniemens (sezione <DenunciaIndividuale> di <PosContributiva> del flusso Uniemens aziende con dipendenti) l’elemento <InfoAggCausaliContrib>, volto ad associare a ciascun codice conguaglio ANF, il periodo di riferimento e l’identificativo della domanda ANF. Nello specifico, i datori di lavoro devono compilare il nuovo elemento, così valorizzando i seguenti campi:
a) nell’elemento <CodiceCausale> va inserito uno dei seguenti valori:
- "035", "ANF assegni correnti";
- "L036", "Recupero assegni nucleo familiare arretrati";
- "H301", "Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc";
b) nell’elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale> va indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> va inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> va indicato l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce. Trattandosi di un elemento ricorsivo, è possibile indicare, nello stesso flusso Uniemens, più di un conguaglio.
Infine, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019, venendo meno le esigenze di cautela, non è più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo maggiore a 3.000 euro.