Invio telematico dei corrispettivi: l'obbligo dal 1/7/2019 tiene conto del volume d'affari complessivo

L’obbligo di memorizzazione e trasmissione elettronica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate dal 1° luglio 2019 è rivolto ai commercianti già in attività e con un volume d’affari complessivo, riferito ad una o più attività, superiore a € 400.000 (Agenzia Entrate - risoluzione 08 maggio 2019, n. 47/E).

Ai sensi dell’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i titolari delle attività commerciali "al minuto" devono memorizzare elettronicamente e trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Per i commercianti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000 gli obblighi di memorizzazione e trasmissione elettronica si applicano però a decorrere dal 1° luglio 2019.

Il nuovo obbligo che decorre dal 1° gennaio 2020 sostituisce:
- la registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24, co. 1, D.P.R. n. 633/1972;
- le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

L’obbligo di memorizzazione e trasmissione elettronica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate viene anticipato al 1° luglio 2019 per i commercianti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000 annui. In tal senso, il volume d’affari da considerare è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso.

Il riferimento normativo del volume d’affari è l’art. 20, D.P.R. n. 633/1972 dal quale discende che:
- ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione di cui all’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 127/2015, occorre fare riferimento al volume d’affari complessivo del 2018;
- le attività iniziate nel corso del 2019 sono escluse dall’obbligo per il 2019.