Cause ostative del regime forfetario: partecipazione in società di persone

In merito all’applicazione del regime forfetario, a decorrere dal 2019, è stata ampliata la platea dei soggetti interessati e contestualmente sono state modificate le cause ostative; tra queste, peraltro, è stata confermata quella riferita alla partecipazione in società di persone, associazioni o a imprese familiari. In proposito l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per il 2019, anche in presenza di tale circostanza è consentito comunque applicare il regime di favore (Risposte a interpello n. 120 e n. 125)

Con la Legge di Bilancio 2019 è stato innalzato a 65.000 euro il limite di ricavi o compensi percepiti per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario. Tuttavia, allo scopo di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa e di lavoro autonomo svolte oppure artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo per beneficiare della minore tassazione, sono state altresì riformulate le cause ostative all’ingresso ed alla permanenza nel regime agevolato.
Tra la cause ostative, in particolare, è prevista la partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività in regime agevolato, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari.
In proposito, con la recente circolare esplicativa n. 9/E del 10 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova formulazione della disciplina, letta alla luce della ratio legis, porta a ritenere che la causa ostativa non operi qualora il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime stesso, provveda preventivamente a rimuoverla.
Tuttavia, considerato che la Legge di Bilancio 2019 è stata pubblicata in gazzetta ufficiale alla fine dell’anno 2018, con la medesima circolare è stato precisato che per il 2019, anche in presenza della causa ostativa di partecipazione a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, è consentito comunque applicare il regime forfetario. Ovviamente, al fine della permanenza nel regime, la partecipazione dovrà essere dismessa entro la fine del 2019, pena la fuoriuscita a decorrere dal 2020.
Sulla base di tali chiarimenti, rispondendo ad un’istanza di interpello (Risposta n. 120 del 2019), l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di applicare il regime forfetario per il 2019, ad un avvocato che detiene una quota di partecipazione minoritaria (ereditata dalla defunta madre), quale socio accomandante, nella società in accomandita semplice del padre, svolgente attività di commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzione (ATECO 46.73.29). A decorrere dal 2020, l’applicazione del regime forfetario è subordinata alla cessione della partecipazione nella società in accomandita semplice di famiglia entro la fine del 2019. Deve ritenersi irrilevante ai fini della disapplicazione della causa ostativa, sia la circostanza che la società svolga un’attività differente da quella del soggetto forfetario, sia che la quota di partecipazione nel corso degli anni non abbia mai garantito alcuna forma di guadagno o comunque di reddito.
Per le stesse considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ha confermato (Risposta n. 125 del 2019) la possibilità di applicare il regime forfetario per il 2019, ad un commercialista che detiene, in qualità di socio accomandante, una partecipazione pari al 15 per cento del capitale sociale di una società in accomandita semplice che svolge esclusivamente attività di commercio di materiale da costruzione (ATECO 47.52.30). Anche in questo, il commercialista potrà continuare ad applicare il regime forfetario a decorrere dal 2020 solo se provvede a dismettere la partecipazione nella società in accomandita semplice entro la fine del 2019. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è sufficiente a disinnescare la causa ostativa, la donazione (o la cessione) del solo diritto di usufrutto della quota di partecipazione, mantenendo la titolarità della nuda proprietà.