Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 23 aprile 2019, n. 125

Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario

 

Quesito

 

L’istante, iscritta all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, detiene in qualità di socio accomandante, una partecipazione pari al 15 per cento del capitale sociale di una società in accomandita semplice che svolge esclusivamente attività di commercio di materiale da costruzione di cui al codice ATECO 47.52.30.

Nel corso del 2019 l’interpellante intende donare l’usufrutto di detta quota al nipote, non attualmente socio della società, rimanendo di conseguenza titolare della sola nuda proprietà.

Per tale circostanza, la contribuente fa presente che, già per l’anno 2019 nel modello redditi 2020, non dichiarerà il reddito di partecipazione della società di persone.

L’istante chiede, pertanto, se la donazione del diritto di usufrutto della quota di società di persone possa far venir meno la causa ostativa per l’applicazione del c.d. nuovo regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito, legge di bilancio 2019) e, in caso affermativo, se tale decadenza possa operare già per l’ anno 2019.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Nel caso prospettato l’interpellante ritiene di poter applicare al regime nuovo regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge di bilancio 2019, avendo rimosso l’unica causa ostativa attraverso la donazione del diritto di usufrutto.

Parere dell’agenzia delle entrate

Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.

La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, per quanto concerne il quesito posto dall’istante, di quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 .

In particolare, per quel che qui rileva, la lettera d) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR.

In argomento, la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, cui si rinvia per completezza, ha chiarito che la nuova formulazione letterale della lettera d), letta alla luce della ratio legis, porta a ritenere che la causa ostativa non operi solo a condizione che il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime stesso, provveda preventivamente a rimuoverla (fatto salvo quanto precisato dalla circolare medesima con specifico riferimento alla partecipazione nelle società a responsabilità limitata).

Per quanto riguarda il periodo di imposta 2019, la circolare n. 9/E suddetta ha altresì chiarito che, in considerazione della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020.

Come espressamente chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019, costituisce causa ostativa il possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà, non essendo lo stesso espressamente escluso dalla disposizione normativa in commento e non risultando in contrasto con la ratio legis.

Pertanto, essendo integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, secondo quanto chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019, l’istante decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019.

Tuttavia, qualora l’istante dismetta la partecipazione nella società in accomandita semplice entro la fine del 2019, la stessa non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.