Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 23 aprile 2019, n. 119

Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario

 

Quesito

 

Il signor TIZIO ("istante") rende noto che:

- è titolare di partita IVA ed esercita l’attività di ingegnere con codice ATECO 711210;

- è socio, seppur con una quota percentuale (1%) che non ne consente il controllo diretto, di una società a responsabilità limitata (SRL), che si occupa di installazione di apparecchiature di misurazione su imbarcazioni [codice ATECO 331500: riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)];

- è preposto alla gestione tecnica di tale società, ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 e possiede i requisiti per la certificazione degli impianti installati.

Alla luce della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito, legge di bilancio

2019), secondo cui non possono avvalersi del regime forfettario "gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che ... controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata ... le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni", l’istante chiede se la suddetta qualifica di "preposto" comporti il controllo indiretto della SRL e, conseguentemente, l’esclusione dal regime forfettario.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante ritiene di poter adottare il regime forfettario per i seguenti motivi:

- l’attività effettivamente svolta dalla società, pur rientrando tra quelle "fattivamente possibili per un ingegnere", non è concretamente riconducibile alla propria attività professionale;

- la figura di "preposto" non è tale da poter determinare un controllo indiretto della società.

Parere dell’agenzia delle entrate

Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.

La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, per quanto concerne il quesito posto dall’istante, di quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 .

In particolare, per quel che qui rileva, la lettera d) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In argomento, la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, cui si rinvia per completezza, ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:

1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e

2) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, la medesima circolare precisa che ai fini della verifica della stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.

Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza, dunque, il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e - ove ne sia accertata l’esistenza - comporterà la decadenza dal regime nel 2020.

A prescindere dalla circostanza se la figura di "preposto" determini una forma di controllo della società, la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 non risulterà integrata qualora, in linea con i codici ATECO formalmente dichiarati, l’attività in fatto esercitata dalla società a responsabilità limitata sia riconducibile a una sezione ATECO differente rispetto a quella cui è riconducibile l’effettiva attività esercitata dall’istante (circostanza di fatto non appurabile in sede di interpello).

Perciò, fermo restando il predetto presupposto, l’istante non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.