Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 23 aprile 2019, n. 117

Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario

 

Quesito

 

L’istante intende aderire al c.d. nuovo regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito, legge di bilancio 2019).

Rappresenta di svolgere l’attività di libero professionista (Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali - codice ATECO 692012) - risultando iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di ... - e di rispettare, per l’anno 2018, il limite di euro 65.000,00 previsto dalle disposizioni sopracitate in riferimento ai ricavi conseguiti e ai compensi percepiti. Riferisce, inoltre, di essere proprietario, sin dalla costituzione, di una quota pari al 20 per cento del capitale sociale di una società tra professionisti (che svolte attività di servizi forniti da ragionieri e periti commerciali codice ATECO 692012) costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche presidente del consiglio di amministrazione.

A tal proposito, fa presente che il consiglio di amministrazione è composto da altri tre membri, due dei quali sono i genitori dell’istante (il padre commercialista e la madre revisore legale dei conti). Questi ultimi controllano, sin dalla costituzione, il 60 per cento delle quote della società, nei confronti della quale l’istante dichiara di non aver mai emesso alcuna fattura e di non intendere farlo in futuro.

Tanto premesso, considerato quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, della legge di bilancio 2019, che ha modificato l’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190 del 2014, riguardante una delle cause ostative al regime forfetario, il contribuente si rivolge alla scrivente in merito alla possibilità di avvalersi del regime di cui sopra.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L’istante ritiene che nei suoi confronti non operi la causa ostativa prevista dalla lettera d) sopracitata: lo stesso, infatti, ritiene che la sua situazione non configuri né un’ipotesi di controllo diretto (essendo la partecipazione del 20 per cento minoritaria) né di controllo indiretto (poiché la disposizione in parola non fa riferimento ai familiari) della società a responsabilità limitata di famiglia.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

Preliminarmente, si rappresenta che il presente parere attiene esclusivamente alla causa ostativa di cui alla seconda parte dell’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificata dalla legge di bilancio 2019. Resta, pertanto, esclusa qualsivoglia considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge n. 190 sopracitata, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.

La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, per quanto concerne il quesito posto dall’istante, di quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

In particolare, per quel che qui rileva, la lettera d) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In argomento, la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, cui si rinvia per completezza, ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:

1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione e

2) dell’esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

Con riferimento al caso di specie, si rileva che l’istante detiene il 20 per cento delle quote di una società a responsabilità limitata tra professionisti, di cui i genitori detengono il 60 per cento del capitale sociale.

Sul punto, la circolare n. 9/E summenzionata, al paragrafo 2.3.2, ha chiarito che per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre fare riferimento all’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. In particolare, con riferimento al controllo indiretto, il secondo comma stabilisce che: "Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta".

In proposito, la medesima circolare ha precisato che: "Nell’ambito delle persone interposte andranno ricompresi i familiari di cui all’articolo 5, comma 5, del TUIR", tra i quali figurano anche i genitori.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene perciò che ricorre la condizione evidenziata sopra, sub n. 1).

Con riferimento alla seconda condizione [cfr. sub 2)], dal momento che i codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dall’istante e dalla società tra professionisti indirettamente controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione M), la riconducibilità delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente, considerato che la persona fisica che usufruisce del regime forfetario dovrà percepire compensi di amministratore della s.r.l., tassabili con imposta sostitutiva, dalla società a responsabilità limitata controllata, la quale, a sua volta, dedurrà dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

Pertanto, essendo integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, secondo quanto chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019, l’istante decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019.

Tuttavia, qualora l’istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata nel 2019, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.