Incentivo Occupazione Sviluppo Sud

Istituito, con Decreto Anpal del 19 aprile 2019, n. 178, l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud per i datori di lavoro privati che assumano, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019: lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età; lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del DM del 17 ottobre 2017.

Ai datori di lavoro privati che assumano, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019, i suddetti lavoratori, spetta un incentivo pari alla contribuzione previdenziale a carico degli stessi datori, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.
Il beneficio in parola spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
In caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dalle Regioni, l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.
L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante.
Lo stesso incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione. Rientra nell’ambito di applicazione dell’agevolazione altresì il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. È invece esclusa in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

L’incentivo in argomento è fruito alternativamente, nel rispetto delle seguenti regole:
- nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis". In caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato in regime "de minimis", l’Inps provvede alla revoca dell’incentivo, con applicazione delle sanzioni civili di legge;
- oltre i limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013.
In particolare, gli incentivi in alternativa al regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, possono essere fruiti alle seguenti condizioni, conformemente alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014. Dunque, l’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata, secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo n. 150/2015.
Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Il beneficio è riconosciuto nei limiti dell’intensità massima di aiuto previsti dall’articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014. Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale netto, ricorra una delle seguenti condizioni:
- il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 335 del 10 novembre 2017 di attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.
L’incentivo è cumulabile con l’incentivo previsto dall’art. 8 del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019. L’incentivo è inoltre cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’art. 1 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, nonché, nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato, con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.

Al fine di fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall’Istituto a seguito della pubblicazione del presente decreto.
L’INPS effettua le seguenti operazioni:
- determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
- verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
- accerta la disponibilità residua delle risorse;
- comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.
A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore. A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.