Prassi - INPS - Messaggio 19 aprile 2019, n. 1615

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo - Telematizzazione delle comunicazioni preventive all’INPS relative a nuova attività lavorativa per i lavoratori del settore aereo o aeroportuale - Telematizzazione dell’autocertificazione di attività lavorativa all’estero del personale dei vettori aerei e dell’autocertificazione di salvaguardia delle certificazioni e abilitazioni aereonautiche al pilotaggio

 

Al fine di incrementare l’efficienza e la qualità dei servizi resi ai soggetti fruitori delle prestazioni finanziate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo (FSTA), a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio, in attuazione del processo di telematizzazione avviato negli ultimi anni dall’Istituto con la determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010, recante "Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini", le comunicazioni preventive di nuova attività lavorativa per il personale del settore aereo, nonché le autocertificazioni di attività lavorativa all’estero e per la salvaguardia delle certificazioni aereonautiche, dovranno effettuarsi esclusivamente mediante i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino e dagli intermediari abilitati, attraverso il portale dell’Istituto.

La telematizzazione riguarderà nello specifico:

1. le comunicazioni di nuova attività lavorativa dei lavoratori del settore aereo intrapresa sia durante il periodo di fruizione dei trattamenti di CIGS, indennità di mobilità ordinaria, di NASPI e delle correlate prestazioni integrative della misura, sia in corso di fruizione della prestazione integrativa della durata (modello "SR83");

2. le autocertificazioni di attività lavorativa all’estero del personale dei vettori aerei. Queste ultime, in precedenza effettuate tramite l’utilizzo del modello "SR84", sono state integrate nel modello "SR85";

3. le autocertificazioni per il mantenimento delle certificazioni e delle abilitazioni aereonautiche al pilotaggio (modello "SR85").

Si precisa che l’obbligo di comunicazione di nuova attività lavorativa, da rendere mediante il modello "SR83", permane in capo al lavoratore beneficiario, fatta eccezione per i casi in cui le comunicazioni obbligatorie UNILAV del datore di lavoro assolvono all’obbligo di comunicazione posto a carico del lavoratore stesso.

Nello specifico, la comunicazione preventiva di rioccupazione deve essere resa nei casi individuati nella circolare n. 57/2014 (pubblico impiego non privatizzato, attività di lavoro autonomo rese in forma non coordinata e continuativa, rapporto di lavoro instaurato con datori di lavoro stranieri sul territorio di uno Stato estero e i casi in cui la comunicazione del datore di lavoro, non essendo preventiva, non può esonerare il lavoratore beneficiario della prestazione dall’obbligo di comunicazione della rioccupazione), a fronte dei quali, il lavoratore beneficiario di integrazione salariale straordinaria, di indennità di mobilità ordinaria, di indennità NASpI e della corrispondente prestazione integrativa, qualora si rioccupi e non ottemperi all’obbligo di comunicazione preventiva, decade dal diritto di fruire della prestazione pubblica di riferimento e della relativa prestazione integrativa della misura o della durata.

Nelle ipotesi di mancata presentazione del modello "SR85", relativo alle autocertificazioni di rioccupazione all’estero e di conseguimento, ripristino o rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota, le Strutture territorialmente competenti provvedono alla sospensione della prestazione pubblica di riferimento (CIGS, Mobilità, NASpI) e della connessa prestazione integrativa della misura o della prestazione integrativa della durata e, contestualmente, inviano agli interessati la richiesta di documentazione presso la residenza risultante negli archivi dell’Istituto. Al momento dell’inoltro della documentazione richiesta, la prestazione sarà ripristinata a decorrere dalla data di sospensione.

In tal senso devono intendersi superate le disposizioni della circolare n. 94/2011, nella parte in cui prevedono l’allegazione al modello "SR85" di copia integrale del libretto di volo e della copia fotostatica di un documento d’identità dell’interessato. Il libretto di volo potrà essere richiesto dalle Strutture territoriali in occasione delle verifiche sulla posizione assicurativa del lavoratore derivante anche dalla mancata presentazione del modello "SR85".

I suddetti modelli possono essere inviati sia dal lavoratore interessato, tramite PIN dispositivo, che, su delega dello stesso, dagli Enti di Patronato.

Il servizio web per l’invio delle dichiarazioni obbligatorie dei beneficiari del FSTA, denominato "Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo", è accessibile dal sito istituzionale www.inps.it.

L’accesso potrà avvenire, nell’ambito dei servizi on-line dell’Istituto, dal Portale Patronati o da quello dei Servizi al Cittadino ed è consentito solo agli utenti autorizzati provvisti di PIN. Ai fini del buon esito dell'invio, il lavoratore deve compilare tutti i campi obbligatori del modello.

Si precisa che l’anno di competenza che l’interessato è tenuto a indicare nel modello deve corrispondere, nel modello "SR83", all’anno in cui è avvenuta la rioccupazione, mentre nel modello "SR85", all’anno in cui è intervenuta/non è intervenuta la rioccupazione all’estero, nonché l’eventuale attività lavorativa remunerata finalizzata al mantenimento delle abilitazioni di volo.

Nella prima fase di attuazione del processo di telematizzazione è previsto un periodo transitorio, fino al 31 maggio 2019, durante il quale sarà possibile inviare le suddette comunicazioni sia telematicamente che, secondo le consuete modalità, in formato cartaceo.

Al termine del periodo transitorio l’impiego del canale telematico diventerà esclusivo.