Interventi di riqualificazione energetica: modalità di cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 19 aprile 2019, n. 100372 ha pubblicato le modalità di cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica.

L’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 ha esteso la possibilità di cedere il credito corrispondente a tutte le detrazioni disciplinate fiscali per interventi di efficienza energetica, ivi compresa quella spettante per le spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.
In base alle suddette modifiche, il presente provvedimento n. 100372/2019 individua le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari.
Inoltre, disciplina la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui al comma 2-quater del citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 nonché per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui al comma 2-quater.1 del medesimo articolo 14.
Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, è stabilito che:
- i soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell’IRPEF o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR, i quali non avrebbero potuto, in concreto, fruire della corrispondente detrazione atteso che la stessa spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda, (c.d. no tax area), possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori che hanno effettuati gli interventi ovvero di altri soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, non essendo tale possibilità esplicitamente esclusa dalla norma;
- tutti gli altri soggetti beneficiari della detrazione diversi dai c.d. no tax area possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori che hanno effettuati gli interventi ovvero di altri soggetti privati.

Il credito d’imposta può essere ceduto da:
- tutti i contribuenti, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di efficienza energetica, effettuati su singole unità immobiliari;
- i cessionari del credito e i soggetti IRES, i quali a loro volta possono effettuare una ulteriore cessione.
Il credito d’imposta può essere ceduto in favore:
- dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
- di istituti di credito e intermediari finanziari, nella sola ipotesi in cui il credito sia ceduto dai soggetti che ricadono nella c.d. no tax area.
La detrazione, sotto forma di credito d’imposta, non può essere ceduta alle pubbliche amministrazioni.

Il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, nella misura e alle condizioni di legge.
Il credito d’imposta cedibile da parte dei soggetti beneficiari della detrazione è determinato sulla base dell’intera spesa sostenuta nel periodo d’imposta, tenendo conto anche della parte di spesa sostenuta mediante cessione del credito al fornitore.
Ai soli fini della cessione del credito, in presenza di diversi fornitori, la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore.
Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile.
Se il credito d’imposta è ceduto direttamente al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa dallo stesso è comprensiva dell’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.

La cessione del credito è comunicata utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate o, in alternativa, per il tramite degli uffici della stessa Agenzia, utilizzando uno specifico modulo, che può essere inviato anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa allegando, in tale ultimo caso, un documento d’identità del firmatario.
In particolare, i soggetti che intendono cedere il credito comunicano, entro 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa, tutti i dati necessari per la gestione delle successive operazioni di compensazione o ulteriore cessione.
La mancata comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
Il cessionario che intende a sua volta cedere il credito a lui spettante deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia.
L’Agenzia delle entrate rende visibile nel "Cassetto fiscale" del cessionario il credito a lui ceduto che, tuttavia, può essere utilizzato o ulteriormente ceduto solo dopo che sia stato da quest’ultimo accettato con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Con le medesime funzionalità, nell’area riservata del cedente sono rese visibili le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario.
La comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto, avviene a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l’accettazione del credito stesso, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali, utilizzabili in compensazione, a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Alla compensazione della cessione del credito non si applicano i limiti previsti dall'articolo n. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.
Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso. Il codice tributo da utilizzare sarà istituito con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate.

Se viene accertata:
- la mancanza anche parziale dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al cedente il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni;
- l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario, il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

I dati relativi al credito ceduto corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari sono comunicati con le modalità ivi indicate o, in alternativa, dal 7 maggio al 12 luglio 2019, inviati per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle entrate utilizzando il modulo specifico.
La comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, può essere effettuata a decorrere dal 5 agosto 2019 e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 attribuito al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 5 agosto 2019 e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Le disposizioni del Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110, concernente le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, si applicano anche alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 relative agli interventi:
- di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui al comma 2-quater del citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013;
- effettuati su parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui al comma 2-quater.1 del medesimo articolo 14.

Con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, il corrispondente credito può essere utilizzato dal cessionario dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui:
- il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;
- il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo, nel caso di cessione al fornitore medesimo.