Prassi - INPS - Messaggio 19 aprile 2019, n. 1612

Modifiche alla disciplina del certificato di agibilità di cui all’articolo 6 del D.lgs C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, per effetto di quanto previsto dall’articolo 3-quinquies, comma 1, lett. a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

A seguito delle criticità emerse in ordine alla portata applicativa delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che hanno introdotto, dal 1° gennaio 2018, talune novità in merito all’istituto del certificato di agibilità, il legislatore è intervenuto con l’articolo 3-quinquies, comma 1, lett. a), del decretolegge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 (entrata in vigore il 13 febbraio 2019) per chiarire, la disciplina vigente in materia[1].

In particolare, il citato articolo 3-quinquies, comma 1, lett. a) ha sostituito il testo dell’articolo 6 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947, in precedenza già oggetto di modifiche da parte dalla citata legge di bilancio 2018, disponendo quanto segue:

"1. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 il certificato di agibilità viene richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo".

La norma introdotta chiarisce, sul piano formale, che le imprese di cui all’articolo 6 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947, che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione rese da soggetti appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3, sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione (nella ricorrenza, naturalmente, dei presupposti previsti dal legislatore). In proposito, si evidenzia come, in coerenza con l’assetto della previgente regolamentazione, l’obbligo di richiedere il certificato in parola gravi sempre in capo al soggetto che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici, vale a dire il datore di lavoro/committente. In proposito, si ricorda che, qualora il committente non coincida con l’impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono (titolare di un diritto di proprietà o di godimento sui locali ove viene svolta la prestazione), sarà comunque onere di tale ultimo soggetto richiedere copia del certificato e custodirlo.

Infatti, per l’impresa che fa "agire" nei propri spazi i lavoratori autonomi appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 senza munirsi del certificato di agibilità è prevista la sanzione amministrativa di 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore[2].

Di conseguenza, la sanzio ne amministrativa in parola sarà irrogata al soggetto giuridico che "ospita" il lavoratore dello spettacolo sia nel caso in cui detto soggetto coincida con il committente sia nel caso sia estraneo al rapporto di lavoro.

Di contro, come già peraltro previsto espressamente dalla legge di bilancio per il 2018, per le imprese di cui all’articolo 6 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 è cessato l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità quando le medesime impiegano soggetti con i quali intrattengono rapporti di lavoro subordinato. Ne discende che il mancato possesso del certificato di agibilità per le prestazioni di lavoro subordinato non è un comportamento sanzionabile ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.lgs C.P.S. n. 708/1947.

Inoltre, si fa presente che, al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti a cui sono tenuti i datori di lavoro del settore dello spettacolo - anche considerata l’avvenuta delimitazione dell’ambito soggettivo concernente le disposizioni in materia di certificato di agibilità - il legislatore ha abrogato il comma 3 dell’articolo 10 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947, che prevedeva, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, per le imprese inadempienti e per le imprese di nuova costituzione la produzione di idonea garanzia.

 

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 [1] Si ricorda, infatti, che il comma 1097 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017, - mentre al primo periodo prevedeva che le imprese dello spettacolo non fossero tenute più a richiedere il certificato di agibilità qualora si avvalessero di prestazioni di lavoro subordinato - con riguardo ai rapporti di lavoro autonomo, dopo avere circoscritto l’obbligo della richiesta del certificato in parola alle sole prestazioni aventi determinate caratteristiche ("per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi") di durata superiore a 30 giorni (cfr. secondo periodo) stabiliva, più in generale, che "l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre per le imprese dell'esercizio teatrale, [...] ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti" (cfr. ultimo periodo).

La citata disposizione presentava profili di non coerenza in quanto, da un lato, escludeva l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità per le prestazioni di lavoro autonomo di durata superiore ai 30 giorni non aventi le caratteristiche descritte al secondo periodo e, dall’altro, sanciva la sussistenza di detto obbligo per qualsivoglia prestazione di lavoro di natura autonoma, a prescindere dalla durata e dalle caratteristiche.

[2] Invece, per le prestazioni svolte dai "lavoratori autonomi esercenti attività musicali" di cui al n. 23-bis) dell’articolo 3 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 (corrispondente al n. 25 del D.M. 15 marzo 2005, di adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati all’Enpals) il legislatore ha continuato a prevedere che il certificato di agibilità debba essere richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del soggetto "ospitante".