Bonus ristrutturazioni 2018: sì alla detrazione senza comunicazione all'ENEA

La risoluzione del 18 aprile 2019, n. 46/E dell’Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento in materia di spese di ristrutturazione edilizia con risparmio energetico: la detrazione è valida anche se manca la comunicazione all’Enea delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico.

Con la legge di Bilancio 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) alcune informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio per usufruire della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, attualmente e fino al 30 dicembre 2019 fissata al 50%.
Nello specifico, l’art. 16, comma 2-bis, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, inserito dall’art. 1, comma 3, lett. b), n. 4), L. 27 dicembre 2017, n. 205, dispone che "Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.".
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono trasmessi all’ENEA, i dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione dall’imposta lorda, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR.
La trasmissione delle informazioni, pertanto, non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione in commento, ma solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Non vanno, invece, trasmesse le informazioni relative agli altri interventi che, ancorché ammessi alla detrazione non comportano risparmio energetico.
Inoltre, è prevista la trasmissione delle informazioni relative all’acquisto nel 2018 di elettrodomestici in classe energetica A+ (classe energetica A per i forni) sempreché collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017, atteso che le relative spese danno diritto alla detrazione, attualmente pari al 50 per cento delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, calcolata su un ammontare complessivo delle spese medesime non superiore a 10.000 euro, (art. 16, co. 2, D.L. n. 63/2013).
La trasmissione delle informazioni relative agli interventi effettuati deve essere eseguita mediante sito web (http://ristrutturazioni2018.enea.it), appositamente realizzato dall’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l’Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Si precisa che il sito è stato reso disponibile dal 21 novembre 2018, quindi per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, il termine dei 90 giorni decorre da tale ultima data.
Successivamente, è stato concesso ai soggetti richiedenti una proroga dei termini previsti per la trasmissione dei dati per l’anno 2018, sino alla data del 1° aprile 2019.
Per quanto concerne l’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico ha espresso l’avviso che, ai fini fiscali, la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.
Il Fisco, condividendo il suddetto parere del MISE, fa presente l'art. 4 del decreto interministeriale n. 41 del 1998, reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione prevista dal citato art. 16, comma 2- bis, del decreto legge n. 63 del 2013. Inoltre, la perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione, non è prevista neanche dal predetto art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013.
Pertanto, in assenza di una specifica previsione normativa, l’Agenzia, in conformità all’avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico, ritiene che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2- bis, del decreto legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16.