Quota 100, opzione donna e lavoratori cd. "precoci": chiarimenti Inps (2/2)

L’Inps, con messaggio del 16 aprile 2019, n. 1551, fornisce una raccolta di risposte ad alcuni quesiti formulati in relazione alle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata introdotte dal DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

SOGGETTI TITOLARI DI PENSIONE
La titolarità di pensione a carico delle forme previdenziali diverse da quelle indicate all’articolo 14, comma 1, del DL n. 4/2019 (ad esempio, Fondo Enasarco, Casse professionali, etc.) non osta al conseguimento della pensione quota 100. La titolarità di pensione a carico di una delle forme previdenziali indicate al cit. articolo 14 osta al conseguimento della pensione quota 100, anche con il cumulo di periodi assicurativi presenti nelle altre forme previdenziali indicate allo stesso articolo.
MAGGIORAZIONI DELLE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVE E RIVALUTAZIONI DEI PERIODI DI LAVORO
Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 si applicano tutte le disposizioni, tempo per tempo vigenti, in materia di maggiorazione dell’anzianità contributiva (ad esempio, non vedenti, invalidi in misura superiore al 74%, etc.) e rivalutazione dei periodi di lavoro (ad esempio, lavoro svolto con esposizione all’amianto, etc.) per il conseguimento della pensione anticipata.
VALUTAZIONE DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE QUOTA 100 CALCOLATA CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Ai fini del computo dell’anzianità contributiva di 38 anni, richiesta per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo, l’Inps precisa che, trova applicazione l’articolo 1, comma 7, della legge n. 335/1995. Pertanto, ai fini del computo della predetta anzianità contributiva:
- non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;
- la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;
- è valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).
PENSIONE C.D. OPZIONE DONNA
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 35 anni sono utili i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione o equiparati (ad esempio, NASpI, ASpI, Mini-ASpI, etc.), tenuto conto che per dette lavoratrici l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo. Ai predetti fini, non è possibile cumulare i periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs n. 184/1997, dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012 e dell’articolo 14, comma 2, del DL n. 4/2019.
LAVORATRICI CHE HANNO MATURATO IL DIRITTO AD ALTRO TRATTAMENTO PENSIONISTICO
Le lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, in base ai requisiti tempo per tempo vigenti, possono conseguire la pensione, al ricorrere dei prescritti requisiti, optando per il sistema di calcolo contributivo ai sensi dell’articolo 15 del decreto legge n. 4/2019. La domanda di pensione, recante la scelta della lavoratrice di optare per il sistema di calcolo contributivo della pensione, può essere oggetto di rinuncia secondo i criteri di carattere generale (cfr. la circolare n. 53585/15 del 22 gennaio 1982).
PENSIONE ANTICIPATA Ex ARTICOLO 24, COMMA 10, DL N. 201/2011
Ai fini della liquidazione della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, è valorizzata tutta la contribuzione versata e/o accreditata precedentemente la data di decorrenza della pensione, secondo le regole vigenti presso la gestione a carico della quale è liquidata la pensione stessa. Lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di apertura della c.d. finestra non osta alla liquidazione della pensione previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
PENSIONE ANTICIPATA CON IL CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI EX ARTICOLO 1, COMMI 239 E SS., L. N. 228/2012
Stante il rinvio operato dall’articolo 1, comma 239, della Legge n. 228/2012, all’articolo 24, comma 10, del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, e per effetto di quanto disposto dall’articolo 15 del DL n. 4/2019, la pensione anticipata in cumulo ai sensi della Legge n. 228/2012 si consegue – su domanda e previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente - dal 1° aprile 2019, per i soggetti che hanno perfezionato, dal 1° al 29 gennaio 2019, il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi, per gli uomini, e di 41 anni e 10 mesi, per le donne, ovvero decorsi 3 mesi dal perfezionamento, nel periodo compreso tra il 30 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, dei predetti requisiti contributivi. In caso di ultima iscrizione alla gestione esclusiva, relativamente al personale comparto scuola e AFAM, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del citato articolo 15.
PENSIONE ANTICIPATA IN FAVORE DEI LAVORATORI C.D. PRECOCI (AR. 17, DL N. 4/2019)
Fermo restando che la c.d. finestra decorre dalla data di perfezionamento del requisito contributivo prescritto per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci, la decorrenza della pensione non può essere anteriore alla data di perfezionamento degli ulteriori requisiti e delle condizioni richieste dalle disposizioni in materia vigenti.