Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 aprile 2019, n. 10156

Tributi - TARI - Esercizi alberghieri - Attività stagionale - Pagamento durante il periodo di chiusura - Legittimità - Presupposto - Possesso o detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti

 

Ritenuto che

 

Con sentenza n. 11463/32/16, depositata il 16/12/2016, la Commissione Tributaria Regionale della Campania in parziale accoglimento dell'appello proposto da Villa Franca di R.R. e C. s.n.c., nei confronti del Comune di Forio, riformava la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della predetta società avverso l'avviso di pagamento della tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI), relativamente all'anno 2014, e dichiarava che per il periodo di chiusura stagionale dell'albergo della contribuente l'imposta non era dovuta per carenza del presupposto impositivo, circostanza, ad avviso dei giudici tributari, "che non può essere ignorata se indicata in apposita denuncia/variazione".

Avverso la sentenza il Comune propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la intimata resiste con controricorso.

 

Considerato che

 

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 641 e seguenti, I. 147 del 2013, 113 e 115 c.p.c., nonché del Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera del Consiglio Comunale di Forio n. 40 dell'8/5/2014, giacché la CTR non ha considerato che il presupposto del tributo "è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani", e che la chiusura stagionale dell'attività ivi esercitata non determina il venir meno di detto presupposto, in assenza di una previsione in tal senso della legge e del regolamento. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., giacché la CTR ha compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio che andavano invece poste a carico della contribuente secondo soccombenza.

Preliminarmente, il ricorso per cassazione appare ammissibile in quanto contiene, in ossequio al principio dell'autosufficienza, riferimenti sufficienti per individuare le argomentazioni censurate della sentenza impugnata, vertendo la ratio decidendi essenzialmente attorno alla questione concernente la debenza della TARI alla struttura alberghiera durante il periodo di chiusura stagionale, alla luce della disciplina primaria e secondaria ratione temporis applicabile.

La prima censura è fondata e, per le ragioni di seguito esposte, merita accoglimento, con consequenziale assorbimento della seconda censura.

La Tassa rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di TARSU e, successivamente, di TIA e TARES), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria, taluni presupposti e modalità di determinazione, ed è dovuta, ai sensi della legge n. 147 del 2013, per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza della previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. n. 22130/2017).

Infatti, l'art. 1, comma 641, I. n. 147 del 2013, individua il presupposto della Tari nel "possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani", per cui, ai fini che qui rilevano, sono tassabili tutti i locali, posseduti o detenuti, oggettivamente idonei all'uso anche se di fatto non utilizzati ovvero, detto in altri termini, devono ritenersi esclusi dalla tassazione locali ed aree oggettivamente inutilizzabili e non soltanto soggettivamente inutilizzati, permanendo la possibilità di usufruire del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.

Potendosi estendere alla TARI l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARSU, con riguardo all'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993, giova ricordare che detta norma indica come causa di esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di "obiettiva" impossibilità di utilizzo dell'immobile, che non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente (Cass. n. 18316/2004; n. 17524/2009), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo tanto le prime che il secondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, citato (Cass. n. 9633/2012; Cass. n. 22770/2009).

Questa Corte, sempre in tema di TARSU, ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, "nel caso di esercizi alberghieri dotati di licenza annuale, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, ai fini della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura" (Cass. 22756/2016), così ribadendo che la tassa è dovuta ove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio, a prescindere dalla sua fruizione, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti (Cass. n. 33426/2018; n. 9633/2012).

Né diversa conclusione è consentita dal Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera del Consiglio Comunale di Forio n. 40 dell'8/5/2014, che pure individua il presupposto del tributo nel "possesso o (...) detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani", dove l'espressione "suscettibili" sta a significare che è sufficiente la potenzialità di locali ed aree a produrre rifiuti, e neppure contempla, come ipotesi esonerativa, la chiusura stagionale dell'attività alberghiera, sicché appare di tutta evidenza la erroneità dell'affermazione, che si legge nella impugnata sentenza, secondo cui solo nel periodo di apertura alla clientela l'albergo sarebbe suscettibile di produrre rifiuti urbani.

Va, conseguentemente accolto l'esaminato motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, cassata l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo.

La particolarità della questione, che investe la TARI, ed il progressivo consolidarsi della giurisprudenza richiamata giustificano la compensazione delle spese dei gradi di merito, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso Introduttivo della contribuente, che condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate In euro 1.800,00, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge. Dichiara compensate le spese dei gradi di merito.