Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 04 aprile 2019, n. 585

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Molise nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il medesimo territorio nel mese di gennaio 2017

Art. 1

 

1. La Regione Molise è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il presidente della Regione Molise - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 481 dell'11 settembre 2017 prosegue l'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi calamitosi, pianificati e non ancora ultimati. Egli è autorizzato, entro centottanta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza, a redigere una rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 481/2017, da sottoporre ad approvazione del Dipartimento della protezione civile. Egli provvede, entro trenta giorni e sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, già in possesso dello stesso, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti, nonché ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

3. Il presidente della Regione Molise - Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della regione nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il presidente della Regione Molise - Commissario delegato è autorizzato a gestire, in qualità di autorità ordinariamente competente, la contabilità speciale n. 6067 aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 481/2017, di cui è già titolare, fino al 31 dicembre 2019, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

5. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 4, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il presidente della Regione Molise - Commissario delegato può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

6. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 5 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Molise ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 6.

7. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

8. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

9. Il presidente della Regione Molise - Commissario delegato, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 13 aprile 2019, n. 88.