Uniemens, la compilazione del nuovo elemento "TipoRetrMal" obbligatoria da maggio 2019

Con messaggio n. 1475 del 10 aprile 2019, l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo di compilazione, all’interno del flusso Uniemens, del nuovo elemento "TipoRetrMal", da parte delle aziende tenute al versamento della contribuzione di malattia, in relazione ai lavoratori per i quali sia applicabile tale assicurazione.

Come noto, di recente l’Inps ha comunicato che, per tutti i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di malattia, nel flusso Uniemens, nella sezione "DenunciaIndividuale", vada compilato il nuovo elemento <TipoRetrMal>, avente il significato di "Tipo trattamento retributivo applicato al lavoratore, sulla base delle previsioni del contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, nei casi di assenza per malattia". Detto elemento deve essere valorizzato dal datore di lavoro ricorrentemente in tutti i flussi Uniemens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento di malattia e sulla base delle previsioni di cui al contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, indicando uno dei seguenti valori:
- "0" (zero) qualora, in caso di malattia del lavoratore, non sia prevista l’erogazione di alcuna misura di trattamento retributivo da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fpls);
- "1" qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per i lavoratori iscritti al Fpls) di un trattamento retributivo integrativo rispetto alla misura dell’indennità economica a carico dell’Inps. L’integrazione retributiva sommata all’importo dell’indennità economica a carico dell’Inps non deve essere superiore alla misura del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria al lavoratore;
- "2" qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione, in misura piena, da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fpls) del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria, in luogo dell’indennità economica di malattia da parte dell’Inps.
Orbene, viene ora specificato che le istruzioni sono fornite per l’assolvimento degli obblighi informativi ai fini previdenziali relativi ai lavoratori per i quali sia applicabile, sulla base del quadro normativo vigente, l’assicurazione economica di malattia. A titolo esemplificativo, quindi, l’elemento <TipoRetrMal> non deve essere compilato nelle denunce relative ai lavoratori con qualifica dirigenziale e ai lavoratori con qualifica impiegatizia del settore industria (salvo il caso degli impiegati amministrativi dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, dalle imprese di spettacolo, assoggettati all’assicurazione economica di malattia, ancorché il datore di lavoro sia inquadrato nel settore industria, per cui dunque il nuovo elemento <TipoRetrMal> deve essere compilato).
Altresì, l’elemento <TipoRetrMal> è volto a connotare non le singole vicende relative all’evento malattia in sé considerato nel periodo di riferimento, ma soltanto l’obbligo o meno assunto contrattualmente dal datore di lavoro. Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora il contratto o accordo collettivo preveda che il lavoratore abbia diritto all’integrazione da parte del datore di lavoro, il codice da utilizzare è comunque "1" a prescindere dalla circostanza che effettivamente detta integrazione per qualsivoglia ragione, nel periodo di riferimento del flusso Uniemens, non venga effettivamente corrisposta al lavoratore o venga erogata in diversa misura (ad esempio, per superamento del numero dei giorni in cui l’integrazione è contrattualmente riconosciuta).
Ancora, la compilazione dell’elemento <TipoRetrMal> è obbligatoria per tutte le aziende DM, comprese, pertanto, quelle che impiegano lavoratori iscritti a fondi diversi dal FPLD (ad esempio, Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, Fondo volo, etc.), nella sussistenza, ovviamente, dei presupposti richiesti.
Infine, allo scopo di consentire ai datori di lavoro e agli incaricati dello svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, di perfezionare l’organizzazione degli elementi informativi sulla base delle procedure gestionali utilizzate, l’avvio dell’operatività dell’obbligo di valorizzazione del nuovo elemento <TipoRetrMal>, è rinviato ai periodi di competenza del mese di maggio 2019.