Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 11 aprile 2019, n. 107

Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Passaggio al regime forfettario

 

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente:

 

Quesito

 

[ALFA] (di seguito istante), dottore commercialista iscritto all’ordine che svolge attività di consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro, espone il caso concreto e personale qui di seguito sinteticamente riportato.

L’istante ha adottato fino al periodo d’imposta 2016 il regime contabile semplificato per gli esercenti arti e professioni. Nel 2017, pur avendo i requisiti per accedere al regime naturale forfetario, ha manifestato, con la presentazione della dichiarazione IVA, l’opzione di rinnovo tacito per il regime contabile semplificato.

Tenuto conto dei chiarimenti resi con la risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, l’istante chiede se gli sia possibile applicare il regime naturale forfetario a partire dal 1° gennaio 2019.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

In sintesi, l’istante, avendone i requisiti, ritiene di poter adottare dal 2019 il regime forfetario senza necessità di rispettare il vincolo triennale correlato all’esercizio tacito dell’opzione per il regime contabile semplificato.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

Preliminarmente si rileva come il richiamo ai chiarimenti di cui alla risoluzione n. 64/E del 2018 non sia strettamente attinente al caso di specie poiché essa si riferisce ad un soggetto esercente attività di impresa, mentre l’istante è un professionista. Inoltre, dalle dichiarazioni presentate, risulta che l’istante ha adottato il regime di tassazione ordinario, che ha continuato ad utilizzare - optando tacitamente con comportamento concludente - pur possedendo, dal 2017, i requisiti per adottare il regime forfetario.

Detto regime, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, delle legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e modificato dall’articolo 1, commi da 111 a 113, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) .

Esso rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso del requisito di cui al comma 54, dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015, e non incorrano in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57. A tal riguardo, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all’articolo 1, commi da 9 a 11, ha introdotto delle significative novità; in particolare, ha semplificato i requisiti di accesso prevedendo come unica condizione quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro, ed ha introdotto nuove cause di esclusione.

Ciò premesso, al caso di specie si applica quanto disposto dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, secondo il quale - in deroga al vincolo triennale disposto dall’articolo 3 del medesimo decreto nel caso di opzione per regimi di determinazione dell’imposta - è possibile "la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative" (cfr circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, paragrafo 3.1.1).

Pertanto il contribuente, in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario, può transitare dal regime di tassazione ordinario a quello forfetario già a partire dal periodo d’imposta 2019.

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