Licenziamento individuale del dirigente, i parametri su cui misurare la legittimità della risoluzione

In tema di licenziamento individuale del dirigente d'azienda, non trova applicazione la disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alla L. n. 604/1966 e alla L. n. 300/1970, sicché la nozione di giustificatezza della risoluzione, discostandosi da quella di giustificato motivo, trova la sua ragion d’essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro, dall'altro, nello sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione del dirigente nella articolazione della struttura direttiva (Corte di Cassazione, ordinanza 05 aprile 2019, n. 9665).

La vicenda giudiziaria nasce a seguito della domanda proposta da un lavoratore inquadrato come dirigente, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli. La Corte di appello territoriale, confermando la sentenza di primo grado, aveva accolto tale domanda e condannato la società datrice di lavoro al pagamento della indennità supplementare prevista dal CCNL Dirigenti Terziario, Distribuzione e Servizi nella misura di dieci mensilità della retribuzione globale di fatto. Ricorreva così in Cassazione la società, lamentando principalmente che la sentenza impugnata avesse erroneamente escluso la giustificatezza del licenziamento, sulla base di un sindacato di merito sulla necessità/opportunità di soppressione della posizione lavorativa del dirigente, sindacato non consentito alla stregua del principio di libertà di iniziativa economica dell'imprenditore, costituzionalmente tutelata (art. 41, co. 2, Costituzione).
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato. In tema di licenziamento individuale del dirigente d'azienda, non trova applicazione la disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alla L. n. 604/1966 e alla L. n. 300/1970, sicché la nozione di giustificatezza della risoluzione si discosta, sia sul piano soggettivo che oggettivo, da quella di giustificato motivo. Essa, cioè, trova la sua ragion d’essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in virtù delle mansioni affidate, dall'altro, nello sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell'azienda (Corte di Cassazione, sentenza n. 27199 del 26 ottobre 2018). Inoltre, le ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale non debbono necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 23894 del 02 ottobre 2018 n. 23894). Il giudice del merito deve dunque limitarsi al controllo sull'effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento non potendo sindacare il merito di tali scelte, garantite dal precetto costituzionale. Così, l'esigenza, economicamente apprezzabile in termine di risparmio, della soppressione di una figura dirigenziale in attuazione di un riassetto societario integra la nozione di giustificazione del licenziamento del dirigente richiesta delle norme collettive, ove non emerga, alla stregua di dati obiettivi, la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 18177 del 24 luglio 2017).
Orbene, nel caso di specie, il giudice di appello si è attenuto a tali principi. La Corte di merito, infatti, sulla scorta dei dati tratti dalla relazione peritale che evidenziavano un andamento economico sostanzialmente positivo dell'impresa ha ritenuto non comprensibili le ragioni del dedotto riassetto organizzativo finalizzato ad una più economica gestione della impresa e che l'unico riassetto organizzativo realmente emerso era quello che implicava la presenza del dirigente e non la sua estromissione dall'impresa.