Decreto flussi 2019: ripartizione quote e presentazione istanze

Pubblicato in G.U. del 9 aprile 2019, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2019 concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2019. Con circolare congiunta n. 1257/2019, il Ministero dell’interno ed il Ministero del lavoro forniscono istruzioni in merito.

LAVORO NON STAGIONALE E AUTONOMO
A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2019, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 30.850 unità.
Nell’ambito della quota massima indicata all’art.1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unità, comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo. Tale quota è così ripartita:
- nell’ambito della quota indicata, sono ammessi in Italia 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
- nell’ambito della quota indicata, è consentito l’ingresso in Italia nell’anno 2019, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
E’ inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
- 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Nonché, autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
- 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Le quote destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo saranno ripartite a livello territoriale dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del tramite il sistema informatizzato SILEN, sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l’immigrazione.
E’ consentito infine l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell’ambito della quota massima, di 2.400 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:
- imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

PRESENTAZIONE ISTANZE E MODULISTICA
A partire dalle ore 9.00 dell’11 aprile 2019 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, che saranno trasmessi, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per le categorie dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale ed autonomo, compresi nella quota complessiva indicata dalle ore 9,00 del 16 aprile 2019, settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2019.
A differenza degli anni precedenti, la procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un’identità SPID. Eseguito l’accesso, le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull’home page dell’applicativo.
Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk.
I modelli da utilizzare per l’invio della domanda sono i seguenti:
- Modelli A e B per i lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile,
- Modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato,
- Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato,
- Modello Z conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo,
- Modello LS conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato,
- Modello LS1 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato domestico,
- Modello LS2 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in lavoro autonomo,
- Modello BPS richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del TUI).
Tutti gli invii, compresi quelli generati con l’assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto". L’eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.
Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. Nell’area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate.
Allo stesso indirizzo http://nullaostalavoro.dlci.interno.it, nell’area privata dell’utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.

LAVORO STAGIONALE
Sono inoltre ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2019, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 18.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La quota riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Nell’ambito della quota indicata è riservata una quota di 2.000 unità per i lavoratori non comunitari che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
A partire dalle ore 9.00 dell’11 aprile 2019 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it (mod. C–STAG) e saranno trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche e previo accesso al sistema con identità SPID, per i lavoratori non comunitari stagionali, compresi nella quota complessiva indicata, dalle ore 9,00 del 24 aprile 2019, quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2019. Anche in questo caso, le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. Nell’area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate.

PROTOCOLLI D’INTESA
Anche in questa occasione, le associazioni di categoria di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 394/99, firmatarie dei Protocolli stipulati con il Ministero dell’interno ed il Ministero del lavoro, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. I Protocolli sono aperti all’adesione di altre associazioni interessate.