Paga l'IRAP l'ingegnere che eroga compensi a terzi (professionisti o meno)

I compensi erogati dal professionista a terzi non rilevano solo se corrisposti a dipendenti subordinati, essi sono indice del superamento della struttura organizzativa minimale anche quando sono corrisposti a terzi professionisti, quali indice sintomatico della sussistenza del presupposto della autonomia organizzativa. (CORTE DI CASSAZIONE - Sez. trib. - Ordinanza 15 marzo 2019, n. 7409).

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte il contribuente esercita la libera professione di ingegnere ed ha richiesto la restituzione dell'IRAP versata per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, ricevendo il rifiuto dall'Amministrazione finanziaria che ha debitamente impugnato avanti la CTP competente, senza trovare riscontro favorevole alle proprie ragioni.
Interponeva quindi appello che trovava parziale accoglimento, poiché la CTR riteneva che limitatamente all'anno di imposta 2009 il contribuente avesse svolto la propria attività professionale "intuitu personae", senza cioè avvalersi dell'opera di collaboratori o terzi, mentre, per gli altri anni, l'esposizione in dichiarazione di ricorrenti compensi ad altri professionisti sarebbe indiscusso indice di autonoma organizzazione che supera i limiti minimali tollerati per l'esenzione dall'imposta che, viene ricordato, ha carattere reale e colpisce non il reddito bensì il valore aggiunto prodotto da attività autonomamente organizzate, la cui prova di esistenza è circostanza di mero fatto rimessa al giudice di merito, secondo l'insegnamento della Consulta.
Avverso questa sentenza, nel capo che lo vede soccombente, spicca ricorso per cassazione il contribuente, che viene però rigettato, in quanto è ormai consolidato orientamento di questa Corte che, in tema di Irap, il professionista è escluso dall'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al Giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quanto il contribuente sia sotto qualsiasi forma, il responsabile della organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità od interesse; ed impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso della imposta asseritamente non dovuta, dare la prova della assenza delle predette condizioni.
Tra l’altro l'applicazione dell'imposta deve trovare giustificazione in una specifica capacità contributiva del soggetto colpito, che coinvolge la capacità produttiva dell'obbligato se accresciuta e potenziata da una attività autonomamente organizzata, nel cui ambito assume rilievo anche la presenza di un solo dipendente, quale elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, ma senza che di per sé l'apporto del lavoro altrui induca ad affermare il requisito dell’autonoma organizzazione, spettando tale apprezzamento al giudice di merito.
Non ha quindi fondamento la tesi secondo cui i compensi a terzi rilevano solo se corrisposti a dipendenti subordinati mentre al contrario essi sono indice del superamento della struttura organizzativa minimale anche quando sono corrisposti a terzi professionisti (sulla cui rilevanza quali indice sintomatico della sussistenza del presupposto della autonomia organizzativa).
Pertanto, con giudizio di fatto, insuscettibile di sindacato avanti questa Corte, il giudice di merito ha coerentemente motivato ritenendo che i compensi erogati a terzi (professionisti o meno) per gli anni 2006, 2007 e 2008 siano in misura tale da far presumere necessario il loro apporto per l'attività del contribuente, senza i quali non avrebbe potuto svolgersi o non avrebbe potuto svolgersi in quella determinata maniera.