Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 marzo 2019, n. 8000

Tributi - Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Procedimento - Contenzioso tributario

 

Rilevato che

 

- con distinti ricorsi O. B., G. S., D. S. ed E. S. (eredi di M. S.) impugnavano le cartelle di pagamento loro notificata il 15/9/2008 dall'agente della riscossione e recanti la pretesa tributaria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli derivante dall'invito di pagamento n. IP25807 (per debito del dante - causa delle ricorrenti), asseritamente notificato il 23/8/2007;

ciascuna delle ricorrenti muoveva contestazioni circa 1) l'inesistenza, nullità o illegittimità della pretesa azionata, eccependo la carenza di legittimazione attiva, 2) la decadenza dal diritto vantato e la prescrizione dell'azione esercitata, 3) la solidarietà passiva rispetto alla pretesa erariale;

l'Agenzia delle Dogane deduceva, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, l'inammissibilità dell'azione in quanto le avverse contestazioni, occasionate dalla notificazione della cartella di pagamento, si rivolgevano contro l'invito al pagamento, regolarmente notificato e non tempestivamente impugnato;

nel corso dei procedimenti di primo grado, le ricorrenti eccepivano l'omessa previa notifica dell'invito di pagamento;

la C.T.P. di Napoli dichiarava inammissibili i ricorsi poiché "l'invito al pagamento fu regolarmente notificato in data 23/8/2007";

O. B. impugnava la decisione rilevando, tra i vari motivi proposti, che agli atti non risultava affatto la prova della notificazione dell'atto presupposto e che non poteva ravvisarsi nel ricorso introduttivo alcuna conferma dell'avvenuta notifica dell'invito di pagamento;

anche negli appelli delle sorelle S. si eccepiva la mancanza della prova dell'avvenuta notificazione dell'invito di pagamento;

la C.T.R. della Campania, con le sentenze nn. 73/18/13, 74/18/13, 75/18/13, 76/18/13 del 6/3/2013, respingeva gli appelli della per quanto rileva in questa sede, il giudice del gravame forniva la seguente motivazione per ciascuna delle decisioni assunte:

"la decisione della CTP è immune da vizi e le doglianze dell'appellante, costituite dagli stessi motivi di cui al ricorso, non possono inficiare la impugnata decisione che, rilevata la notifica dell'invito di pagamento, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso del ricorso in assenza di specifici motivi attinenti ai vizi propri della cartella di pagamento, come previsto dall'art. 19 del Dlgs 546/92";

- avverso le predette decisioni O. B., G. S., D. S. ed E. S. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, a ciascuno dei quali resiste l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

le ricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380-bis. 1 cod. proc. civ. chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell'Amministrazione alle spese di lite.

 

Considerato che

 

1. Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi iscritti ai nn. 8642/2014 (di O. B.), 8644/2014 (di G. S.), 8647/2014 (di D. S.) e 8648/2014 (di E. S.), stante la coincidenza delle contestazioni svolte nel merito.

2. Sempre in via preliminare si deve respingere l'istanza formulata dalle ricorrenti con le memorie ex art. 380-bis.l cod. proc. civ.: difatti, nessun effetto può spiegare su questo processo (in cui si controverte della pretesa avanzata dall'Agenzia delle Dogane nei confronti delle eredi di M. S. con la cartella che è oggetto di impugnazione) l'avvenuta archiviazione, disposta dalla Procura Regionale presso la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Campania, del procedimento volto a far valere l'eventuale responsabilità erariale di M. S. e di altri dipendenti pubblici.

3. Col primo motivo le ricorrenti censurano le sentenze impugnate, deducendone la nullità ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) degli artt. 132, 115 e 116 cod. proc. civ., 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 101 e 111 Cost., nonché per vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. emesso sentenze dotate di motivazione soltanto apparente, in quanto formata su un unico testo indistintamente impiegato - mediante la tecnica del "copia/incolla" - per i diversi appelli formulati da ciascuna delle eredi (O. B., E., G. e D. S.) del defunto M. S. (destinatario della pretesa erariale) e perché solo genericamente riferita alle impugnazioni (di cui, però, non sono scrutinati i motivi).

4. Il motivo è parzialmente fondato.

Il fatto che il giudice di merito abbia impiegato il medesimo modello per la decisione di diverse controversie (peraltro, aventi contenuto similare) non costituisce di per sé motivo di nullità della decisione, né ex se dimostra la mera apparenza della motivazione (che è configurabile, come si dirà nel prosieguo, in mancanza di una chiara, univoca ed esaustiva illustrazione delle ragioni della decisione dell'organo giudicante); infatti, "nel vigente codice di rito non è dato rinvenire alcuna norma che, con riguardo alla redazione della sentenza, esplicitamente o implicitamente imponga al giudice l'originalità nei contenuti o nelle modalità espositive" (così Cass., Sez. U., Sentenza n. 642 del 16/01/2015).

La motivazione è apparente quando manchi una disamina logica e giuridica che renda possibile il controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento oppure "allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza iIlustrare - neppure sinteticamente - le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure" (tra le altre, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018, Rv. 649281-01).

Nelle fattispecie in esame, l'icastica conclusione tratta della C.T.R. in ciascuno degli appelli ("la decisione della CTP è immune da vizi ... decisione che, rilevata la notifica dell'invito di pagamento, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso") non è sorretta da argomentazioni che dimostrino la considerazione degli specifici motivi di appello riguardanti l'inesistenza/invalidità della notificazione dell'invito di pagamento, già oggetto del thema decidendum in primo grado (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24305 del 04/10/2018, Rv. 650523-01: "Nel giudizio tributario di primo grado, il ricorrente può allegare, nella memoria ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la questione relativa ai vizi della notifica dell'atto impositivo, sebbene non dedotta nell'atto introduttivo, ove la stessa costituisca una replica ad un'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto tale allegazione non determina un'alterazione dell'originaria causa petendi, risolvendosi nell'illustrazione di un'argomentazione a sostegno della sussistenza di uno dei requisiti di ammissibilità del ricorso") e l'esame delle deduzioni difensive e della documentazione prodotta dalle appellanti (costituita, nel caso della B., da attestazioni di Cancelleria e, per le S., da copia dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato, non recapitato alla destinataria, ma consegnato alla vicina di casa).

5. L'accoglimento del primo motivo (nei termini suesposti) rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze, pure attinenti a carenze della motivazione e alla legittimità della pretesa tributaria.

6. In conclusione, le sentenze impugnate sono cassate con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, alla quale è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo dei ricorsi, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa le sentenze impugnate con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio.