Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 marzo 2019, n. 7999

Imposte indirette - IVA - Riscossione - Dichiarazione integrativa - Termini di decadenza - Diritto di rimborso

 

Rilevato che

 

1) la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l'appello proposto da E. s.a.s di A.M. & co. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecco che aveva respinto il ricorso della società avverso una cartella esattoriale notificatale, a seguito di controllo automatizzato, per il recupero dell'IVA riportata a credito nella dichiarazione integrativa relativa all'anno di imposta 2008, che, secondo l'Agenzia, non poteva essere riconosciuto in quanto tardivamente esposto;

2) il giudice d'appello ha ritenuto che: l'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1988, n. 322 (ndr art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), consente al contribuente di presentare una dichiarazione integrativa i cui termini di decadenza non precludono l'esercizio del diritto al rimborso ma solo la possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante; il diritto alla detrazione del credito Iva, maturato per un anno di imposta per il quale è stato omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi, non si perde qualora nel secondo anno successivo sia stata presentata la dichiarazione fiscale con l'indicazione del predetto credito;

3) avverso la sentenza, depositata il 25 marzo 2014, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo di censura, cui ha resistito la società contribuente con controricorso;

 

Considerato che

 

1) con l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, per non avere la CTR ritenuto applicabile il termine di decadenza previsto dalla suddetta previsione normativa in caso di presentazione della dichiarazione correttiva e per avere erroneamente ritenuto sussistente il diritto alla detrazione nel caso, quale quello in esame, non riconducibile ad una ipotesi di omessa dichiarazione, ma di tardiva presentazione della dichiarazione integrativa;

il motivo è infondato;

è pacifico che la contribuente ha presentato, nell'anno 2009, due distinte dichiarazioni integrative volte: la prima, riferita al modello Unico 2007 (per il 2006), ad annullare la dichiarazione integrativa presentata nel 2007 ed a ripristinare il credito Iva originariamente dichiarato nel Modello unico 2007; la seconda, riferita al modello Unico 2008 (per il 2007), a correggere l'importo del credito Iva, ivi indicato in misura erronea a seguito dell'erronea dichiarazione integrativa presentata nel 2007, riportando il credito Iva effettivamente spettante;

secondo la linea argomentativa seguita nel motivo di ricorso in esame, la parte sarebbe decaduta dal diritto alla detrazione, posto che non è emendabile la dichiarazione originaria oltre il termine di cui all'art. 2, commi 8 e 8-bis del d.P.R. n. 32/1998 (ndr art. 2, commi 8 e 8-bis del d.P.R. n. 322/1998);

la suddetta tesi difensiva si fonda su di una non corretta ricostruzione della vicenda in esame;

la circostanza che la contribuente, con la dichiarazione integrativa del 4 ottobre 2007, aveva rimosso l'importo dell'Iva a credito relativa all'acquisto di immobili avvenuto nell'anno 2006, comporta che quel credito era stato omesso dalla dichiarazione dei redditi 2007 e, successivamente, nella dichiarazione dei redditi 2008;

ciò implica che, relativamente a quel credito, non esposto nelle precedenti dichiarazioni, operava l'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, che, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva che «Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo»;

nella fattispecie, il diritto alla detrazione è sorto nel periodo di imposta 2006 ed è stato utilizzato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta 2008: l'utilizzo del credito in esame è dunque da considerarsi tempestivo, in quanto operato entro il termine biennale di cui alla citata previsione normativa;

ciò, del resto, è in linea con il principio di diritto affermato da questa Corte (Sez. U., 08-09-2016, n. 17757), secondo cui «La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili»;

correttamente, pertanto, il giudice del gravame ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell'Iva esposta nella dichiarazione in esame;

ne conseguono il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 3.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento e accessori di legge.