Legislazione - MINISTERO ISTRUZIONE - Decreto ministeriale 28 febbraio 2019

Proroga del termine di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto 13 giugno 2017, recante: «Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria»

 

Art. 1

 

1. Per le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che ad esito delle precedenti tornate di accreditamento - anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 - sono state accreditate provvisoriamente fino all'A.A. 2017/2018 per mancanza dei requisiti di docenza di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 4 febbraio 2015, protocollo n. 68 e all'art. 3 del decreto 13 giugno 2017, protocollo n. 402 e relativo Allegato 2 il termine loro concesso ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 13 giugno 2017 è prorogato di un anno in presenza delle condizioni previste all'art. 2 del presente decreto.

 

Art. 2

 

1. La proroga di cui al precedente art. 1 si applica a condizione che gli Atenei presso i quali le anzidette scuole di specializzazione sono istituite dimostrino, alla data di chiusura delle procedure di accreditamento relative all'A.A. 2018/2019, di avere adottato le deliberazioni finalizzate all'avvio delle procedure di reclutamento necessarie al raggiungimento dei predetti requisiti di docenza nell'A.A. 2018/2019 di riferimento delle scuole di specializzazione.

2. La condizione di cui al comma 1 del presente articolo è verificata a cura dell'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica in sede di proposta di accreditamento per l'A.A. 2018/2019.

 

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 21 marzo 2019, n. 68.