INPS: disciplina del Reddito di cittadinanza

L’Inps, con circolare n. 43/2019, fornisce chiarimenti sulla Disciplina del Reddito di cittadinanza: richiesta del beneficio; svolgimento di attività lavorativa all’atto della presentazione della domanda; variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio; abrogazione del ReI e regime fiscale.

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza. Il Rdc può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Poste Italiane S.p.A.).La richiesta può essere effettuata anche in modalità telematica accedendo con SPID al portale www.redditodicittadinanza.gov.it.
Le richieste di Rdc possono essere presentate anche presso i Centri di assistenza fiscale, previo convenzionamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Il modulo di domanda predisposto è allegato alla circolare in commento ed è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, www.inps.it.

Il Rdc/Pdc è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti.
All’atto di presentazione della domanda il richiedente dovrà dichiarare, nel quadro E della stessa, se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un’attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE, compilando in tal caso il modello "Rdc/Pdc – Com Ridotto".
Ad esempio, se la DSU è presentata tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2019, deve essere comunicata l’attività lavorativa iniziata dopo il 1° gennaio 2017. Se invece la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, l’attività da comunicare è solo quella iniziata dopo il 1° gennaio 2018. Solo in tale caso dovrà essere compilato l’apposito modello "Rdc/Pdc – Com Ridotto", tramite i seguenti canali:
a) se la domanda di Rdc/Pdc è presentata presso i CAF ovvero telematicamente sul portale www.redditodicittadinanza.gov.it con SPID, il modello "Rdc/PdC – Com Ridotto" può essere compilato contestualmente alla domanda;
b) se la domanda di Rdc/Pdc è presentata presso Poste Italiane, il modello "Rdc/Pdc Com Ridotto" dovrà essere compilato e trasmesso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda presso il CAF.
La mancata compilazione di tale modello, nei casi previsti, comporta l’impossibilità per l’INPS di procedere alla definizione della domanda.
Si precisa che non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia.
Nel caso, invece, di svolgimento di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il reddito da comunicare è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività relativi al trimestre solare precedente a quello in corso all’atto della domanda.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi successivi alla trasmissione della domanda all’Istituto, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. In ogni caso, il riconoscimento da parte dell’Istituto avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione all’INPS della domanda.

Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc.
Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, quali beni di prima necessità, medicinali e alcune utenze domestiche, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore a 100 euro per singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza determinata in base alla composizione del nucleo familiare.
Con la Carta Rdc è possibile effettuare anche un bonifico mensile per il pagamento dell’affitto, nell’ipotesi in cui l’importo del beneficio economico sia comprensivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazioni in locazione.
Parimenti, è possibile effettuare il bonifico per il pagamento della rata del mutuo, nel caso in cui la predetta integrazione sia concessa ai nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto o la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di uno dei componenti il medesimo nucleo familiare.
Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme informatiche "SIUSS" e "SIUPL" per il tramite del Ministero dell’Economia e delle finanze in quanto soggetto emittente.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, potranno essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante.

Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto per tutto il periodo nel quale il nucleo beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 del decreto-legge istitutivo del Rdc e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi.
Il Rdc può essere rinnovato, per la medesima durata di 18 mesi, previa sospensione dell'erogazione del medesimo, per un periodo di un mese, prima di ciascun rinnovo. Tale sospensione non opera nel caso della Pdc.
In caso di interruzione dalla fruizione del beneficio: se l’interruzione della fruizione del beneficio dipende da ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, di cui all’articolo 7 del decreto in esame, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto; se l'interruzione è motivata dal maggior reddito derivante dalla modifica della condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.

Le variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio sono: le variazioni del nucleo, le variazioni patrimoniali, le variazioni dell’attività lavorativa (attività di lavoro dipendente o autonomo). Con riferimento ai redditi derivanti dallo svolgimento della attività lavorativa devono essere comunicati all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività stessa. La comunicazione avviene mediante il modello "Rdc/Pdc – Com Esteso", che sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è presentato presso i CAF.

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 4/2019, a decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto ed a partire dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta. Pertanto, l’ultima data utile per la presentazione della domanda di ReI è stata il 28 febbraio 2019.
Per coloro ai quali il ReI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc.
L’accoglimento della domanda di Rdc/PdC comporta la decadenza dalla domanda di ReI.
Il beneficio economico del Rdc ha carattere assistenziale, per cui è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.