Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 15 marzo 2019, n. 22

Domicilio professionale

 

Nell'ambito dei controlli che il Suo Ordine è chiamato ad effettuare per il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'albo ritengo utile fornirLe alcune indicazioni riguardanti la verifica del domicilio professionale; "avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine" è infatti uno dei requisiti richiesti dall'art. 36 del D.Lgs. 139/2005 per l'iscrizione nell'albo e per il suo mantenimento.

In base alla normativa vigente, dunque, il criterio di collegamento tra il professionista e l'albo di riferimento è, alternativamente, la residenza o il domicilio professionale. Si è, in altri termini, svincolata la facoltà d’iscrizione nell'albo dalla residenza (intesa come luogo ove confluiscono gli interessi morali sociali e familiari di una persona) rendendola alternativa al domicilio professionale, inteso come sede ove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività: ciò rileva in tutti quei casi in cui l'iscritto abbia la sede professionale in un luogo diverso da quello in cui questi risiede.

Secondo la giurisprudenza (NOTA 1) per domicilio professionale deve intendersi la sede principale degli affari ed interessi (NOTA 2) del professionista, cioè il luogo in cui questi esercita in modo stabile e continuativo (NOTA 3) la propria attività; esso può essere identificato, in linea di principio, con lo studio professionale. (NOTA 4)

La medesima giurisprudenza ha, altresì, precisato come tale concetto si caratterizzi principalmente per l'elemento soggettivo (NOTA 5) dell’intenzionalità di costituire e mantenere in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni economiche (NOTA 6) e risulti verificabile sulla base di determinati dati oggettivi (quali frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari). In sostanza il domicilio professionale deve individuarsi nel luogo in cui riscritto esercita in modo prevalente la sua attività (NOTA 7), pertanto:

- altri luoghi ove questi possa recarsi, ancorché con una certa frequenza, per le esigenze della sua attività devono ritenersi esclusi dal concetto giuridico di domicilio professionale (NOTA 8);

- anche in presenza di una pluralità di sedi, si dovrà, comunque, tenere conto dei sopracitati elementi soggettivi ed oggettivi al fine di individuare il luogo in cui l'esercizio dell'attività professionale risulta stabile, continuativo e prevalente.

Si osserva ancora che, nella citata nozione, rileva il collegamento (NOTA 9) del domicilio professionale all'ambito territoriale in cui si intende svolgere l'attività prevalente, in quanto tale nesso rende possibile garantire la reperibilità dell'iscritto nei confronti dell'Ordine di appartenenza consentendo a questo di effettuare sia le comunicazioni istituzionali relative alla professione, sia le dovute verifiche ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo (NOTA 10). Ne consegue che, qualora il professionista intenda trasferire il domicilio professionale, questi sarà tenuto a trasferire anche la propria iscrizione nell'Albo dell’Ordine costituito nel luogo in cui risulta il nuovo domicilio professionale (NOTA 11).

Con riferimento alla verifica della sussistenza del requisito del domicilio professionale inteso come sede dell'esercizio stabile, continuativo e prevalente dell'attività professionale, non essendo disponibile un pubblico elenco dei domicili professionali, l'Ordine dovrà verificare sia quegli elementi di fatto che direttamente o indirettamente denuncino la presenza in un certo luogo dello svolgimento dell'attività professionale, sia quelli (quali frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari), atti a far ritenere "in modo inequivocabile" che l'iscritto esercita in modo prevalente la professione nel domicilio dichiarato.

Alla luce di quanto sopra esposto, La invito ad effettuare le necessarie verifiche per il mantenimento dei requisiti di iscrizione e di procedere alla cancellazione d'ufficio dall'albo, previa comunicazione dell'avvio della procedura ai professionisti interessati nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 241/1990.

In merito alla modalità di effettuazione delle verifiche periodiche nell'ambito dei compiti di tenuta dell'Albo.

Le ricordo che - come evidenziato anche nell'informativa n. 28/2018- essa può avvenire anche attraverso la richiesta all'iscritto di rendere nuovamente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, rese in sede di presentazione della domanda di iscrizione. Si ricorda inoltre che - ai sensi dell'articolo 71, del DPR 445/2000 citato (NOTA 12) - sulle dichiarazioni rese l'Ordine è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti casi in cui sorgano fondati dubbi sulla loro veridicità.

 

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Note:

(1) Vd. in tal senso Corte Cost., sent n. 50 del 18 febbraio 2010; Corte di giustizia UE, causa n. 55/94, sent. del 30 novembre 1995, ai sensi della quale per domicilio professionale si intende il luogo in cui il professionista esercita la propria attività in modo stabile e continuativo. In senso conforme vd. anche Cass. civ., Sez. II, sent. n, 6886 del 22 novembre 1986; Trib. Milano, ord. 13 luglio 2005; Trib. Aosta, Sent. n. 3 del 6 giugno 2013.

(2) Con riferimento alla individuazione di tali interessi la giurisprudenza, nell'evidenziare che nella nozione di domicilio si deve far riferimento al luogo in cui una persona ha stabilito il centro principale dei suoi interessi economici, morali, sociali e familiari, precisa anche che, nei caso di domicilio professionale, questo può prescindere dal requisito della presenza del rapporti familiari, essendo il domicilio professionale il luogo in cui II professionista viene ad esercitare la sua attività (in tal senso Trib. Aosta, Sent. n. 3 del 6 giugno 2013).

(3) Corte di giustizia UE, causa n. 55/94, sent. del 30 novembre 1995, ai sensi della quale per domicilio professionale si intende il luogo in cui il professionista esercita la propria attività in modo stabile e continuativo. In senso conforme vd. anche Trib. Milano, ord. 13 luglio 2005; Trib. Aosta, sent. n. 3 del 6 giugno 2013.

(4) Vd. Cir. Min. Giust. 14 marzo 2000, recante "Interpretazione art. 16 della l. 526/1999 requisiti per l'iscrizione negli albi professionali - residenza - domicilio professionale".

La citata circolare ha, in particolare, evidenziato che è nello studio professionale che il professionista svolge la sua attività e ciò rileva sotto l'aspetto della vigilanza attribuita all'Ordine di appartenenza; si veda anche P.O. CNDCEC n. 248/2009.

(5) La manifestazione della volontà di svolgere i rapporti economici-professionali in un determinato luogo rileva, in particolare, nel caso in cui un soggetto intraprenda ex novo un'attività economica.

(6) In tal senso vd. Cass, civ., Sez. III, ord. n. 5006 dell'8 marzo 2005. Si precisa che l'istituto del domicilio professionale non coincide pienamente con quello di domicilio previsto dall'art. 43, 1° co., c.c. (vale a dire il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi): quest'ultimo, infatti, ha un'accezione più ampia, comprensiva, oltre che delle relazioni di carattere economico, anche di quelle di carattere sociale e familiare. L'aggiunta del termine "professionale", invece, fa riferimento a un concetto più specifico relativo al luogo in cui il professionista esercita (o intende esercitare) in maniera stabile e continuativa la propria attività professionale.

(7) Vd. anche sent. CNF n. 66 del 7 maggio 2013 e sent. CNF 231 dell'8 novembre 2001; Cir. Consiglio Nazionale Forense del 27 ottobre 2002. Si evidenzia che per gli avvocati, l'art. 7 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 ha precisato che il domicilio professionale deve coincidere, di regola, con il luogo in cui l'avvocato svolge la professione in modo prevalente.

(8) Vd. Cass. civ., Sez. II, n. 6886 del 22 novembre 1986.

(9) Vd. a tal proposito Corte cost., sent. n. 152 del 27 giugno 2017.

(10) Vd supra nota 4.

(11) In base all'art. 38 del D.Lgs. n. 139/2005 il professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale deve chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo tenuto dall'Ordine costituito nel luogo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale; in nessun caso il trasferimento dell'iscrizione a seguito della variazione del domicilio professionale può essere richiesto dall'Ordine costituito nel luogo in cui risulta il precedente domicilio professionale; tale Ordine, verificato il venir meno di uno dei requisiti necessari per la permanenza nell'Albo e sollecitato l'iscritto a provvedere al trasferimento, dovrà procedere unicamente alla cancellazione d'ufficio dell'iscrizione del professionista dall'Albo. Come noto, la procedura di cancellazione deve seguire le regole generali del procedimento amministrativo per cui il professionista avrà notizia dell'avvio del procedimento. Sotto il profilo procedurale, in base a quanto stabilito dall'art. 37 del citato decreto, il professionista deve presentare domanda d'iscrizione al Consiglio dell'Ordine costituito nel luogo in cui risulta il nuovo domicilio professionale. Questi, a sua volta, deve deliberare nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda. Tale deliberazione (motivata), infine, deve essere notificata, entro 15 giorni, all'interessato e al PM presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine: contro di essa, interessato e PM possono presentare ricorso al Consiglio Nazionale, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso del PM ha effetto sospensivo. L'accoglimento della domanda di trasferimento, darà comunque diritto alla conservazione dell'anzianità di iscrizione maturata.

(12) Articolo 71, DPR 445/2000 - Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all’articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.