Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 marzo 2019, n. 7245

Tributi - Controllo dichiarazioni ex art. 36-bis, DPR n. 600 del 1973 - Cartella di pagamento per versamenti omessi o tardivi - Motivazione - Mero richiamo alle dichiarazioni - Legittimità

 

Rilevato che

 

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sopra indicata, che riformava parzialmente la sentenza della CTP di Palermo depositata il 7/11/2008. Il contenzioso fra la società contribuente e l'Agenzia delle Entrate scaturiva dalla notifica alla contribuente della cartella di pagamento n. 296200600688295, notificata il 24 giugno 2006 e con la quale si procedeva al recupero delle somme dovute dalla società a seguito della liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 delle seguenti dichiarazioni:

a) Dichiarazione modello IVA/2001 - anno d'imposta 2000 - € 34.735,34 a titolo di imposta ed € 28.093,37 a titolo di sanzioni ed interessi;

b) Dichiarazione modello UNICO/2001- anno di imposta 2000- € 665,52 a titolo di IRAP ed € 10.165,48 a titolo di sanzioni ed interessi;

c) Dichiarazione modello 770/2001 - anno di imposta 2000 - € 366,68 a titolo di ritenute alla fonte ed € 194,74 a titolo di sanzioni ed interessi;

d) Dichiarazione modello IVA/2002 - anno d'imposta 2001 - € 2.321,55 a titolo di sanzioni ed interessi;

e) Dichiarazione modello 770S/2002 - anno di imposta 2001 - € 82,63 a titolo di ritenute alla fonte ed € 307,79 a titolo di sanzioni ed interessi;

f) Dichiarazione modello UNICO/2002- anno di imposta 2001- € 5.801,07 a titolo di sanzioni ed interessi.

La CTP di Palermo accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo che la notifica della cartella fosse avvenuta oltre i termini di legge e rilevando in ogni caso la mancata indicazione dei mesi rispetto ai quali l'ufficio aveva contestato il ritardo nei pagamenti.

La CTR della Sicilia, sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, riteneva fondate le ragioni dell'Ufficio per quanto concerne la regolarità della notifica della cartella, notificata il 24/6/2006, quindi nei termini del 31/12/2006 e 31/12/2007 come previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 1, comma 5 bis, 1.31 luglio 2005 n. 156, con cui si convertiva il d.l. 17 giugno 2005 n.106.

La stessa CTR ravvisava l'applicazione del principio di diritto statuito da Cass. S. U., 14/5/2010 n. 11722 solo per due delle dichiarazioni sopra indicate, più precisamente per la dichiarazione IVA/2001 - anno d'imposta 2000 - per la somma iscritta a ruolo di € 34.735,34 relativa ad IVA non versata e per la dichiarazione 770/2001 - anno di imposta 2000 - dove la somma iscritta a ruolo era specificata in una tabella per € 561,42 (vedi la dichiarazione riportata sopra al punto c), mentre riteneva che la restante parte delle somme non contenesse «elementi ( minimi ) sufficienti da consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione»; per questo l'appello dell'Agenzia delle Entrate era accolto solo in parte e con riforma parziale della sentenza di primo grado per la somma totale di € 35.302,32.

Avverso tale sentenza propone ricorso l'Agenzia delle Entrate con un solo motivo.

La società contribuente non svolge attività difensiva.

 

Considerato che

 

La ricorrente con un unico motivo - Violazione dell'art.360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ. in relazione all'art. 25, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 - lamenta la contradditorietà della decisione della CTR in quanto ha ravvisato solo per due delle somme indicate nella cartella di pagamento - somme queste dovute a titolo di tributo e il cui versamento era stato omesso - gli elementi indispensabili per consentire al contribuente il controllo della correttezza dell'imposizione. La stessa CTR, secondo la ricorrente, non ha invece ravvisato tali elementi per tutte le altre somme iscritte a ruolo e relative a sanzioni e interessi sui tributi dovuti non versati o versati in ritardo, mentre gli elementi indicati in cartella sono gli stessi sia per i tributi che per le sanzioni ed interessi e comunque tali da consentire al contribuente il controllo sulla correttezza dell'imposizione.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha affermato che il principio secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017; Cass. n. 15564/ 2016, Cass. n. 25329/14 e Cass. n. 11176 / 2014).

Alla luce di quanto appena precisato, risulta evidente l'errore di giudizio in cui è incorsa la CTR: nel caso di specie la cartella di pagamento si è semplicemente basata sulle dichiarazioni della società contribuente, limitandosi a liquidare l'imposta sui dati forniti dalla stessa società, senza avanzare pretese ulteriori. Ne consegue che l'obbligo di motivazione della cartella ben poteva essere assolto mediante il mero richiamo alle dichiarazioni, senza necessità di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria.

Pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, cui viene demandata anche la determinazione delle spese.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in diversa composizione.