IVA esclusa su penale per inadempienza contrattuale

Le somme percepite, all’esito dell’attività di recupero crediti, a titolo di penale per inadempienza contrattuale, nonché per rivalutazione monetaria e interessi maturati sulla penale stessa sono escluse dalla base imponibile ai fini IVA (Agenzia delle Entrate - Risposta 13 marzo 2019, n. 74).

L’Agenzia delle Entrate risponde all’interpello di una società riguardo al trattamento IVA applicabile alle somme percepite a titolo risarcitorio.
In particolare, la società si avvale delle prestazioni di un soggetto terzo per le attività di recupero crediti dai propri clienti morosi.
All’esito dell’attività di recupero la società riceve dal debitore una somma che comprende il credito originario, gli interessi moratori e le spese per il recupero del credito.
Si chiede quale sia il trattamento IVA delle somme percepite, eccedenti il credito originario.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che secondo la normativa in materia di IVA (art. 15 del DPR n. 633/1972) non concorrono a formare la base imponibile "le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente".
Il presupposto, stringente, per l’applicazione dell’esclusione IVA è l’esistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali.
Ciò in quanto le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo.
In conclusione, qualora l’importo complessivo delle somme recuperate dal cliente moroso comprendano gli interessi moratori e le spese per il recupero crediti, si ritiene che tali somme abbiano "natura risarcitoria" e, pertanto, devono considerarsi escluse dal computo della base imponibile ai fini IVA.