Prassi - INPS - Messaggio 13 marzo 2019, n. 1039

Procedura "NPIGPA": istituzione nuovi tipi pratica per la trattazione delle domande di riscatto del periodo di congedo per la formazione (art. 5, comma 5, della legge n. 53/2000) e di riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale (art. 3 della legge n. 53/2000 e art. 35, comma 2, del D.lgs n. 151/2001). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

 

Con il presente messaggio si comunica che nella procedura "NPIGPA" sono disponibili i nuovi tipi pratica per la trattazione delle domande di riscatto del periodo di congedo per la formazione, di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e di riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale, di cui all'articolo 3 della legge n. 53/2000 e all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Nelle tabelle sottostanti sono riportati i nuovi tipi pratica con la gestione previdenziale di riferimento e i codici, appositamente istituiti, per l'identificazione dei periodi riscattati e per la relativa esposizione in estratto conto UNEX.

 

1.Tipo pratica CF5XX. Riscatto del periodo di congedo per la formazione (art. 5, comma 5, della legge n. 53/2000)
Tipopratica Fondo in cui può essere fatta la domanda CodiceUNEX Descrizione in estratto conto
CF5 FPLD - Fondo pensioni lav. dip. 421 Risc, congedo formazione
CF5EL EL - Fondo elettrici 422 Risc, congedo formazione
CF5FS FS - Fondo Ferrovie dello Stato 423 Risc, congedo formazione
CF5PT PT - Fondo quiescenza Poste 423 Risc, congedo formazione
CF5TT TT - Fondo telefonici 422 Risc, congedo formazione
CF5VL VL - Fondo volo 422 Risc, congedo formazione

 

2. Tipo pratica R1SINTXX. Riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale (art. 3 della legge n. 53/2000 e art. 35, comma 2, del D.lgs. n. 151/2001)

 

Tipopratica Fondo in cui può essere fatta la domanda CodiceUNEX Descrizione in estratto conto
RISINT FPLD - Fondo pensioni lav. dip. 481 Risc, congedo par. (int)
RINTEL EL - Fondo elettrici 482 Risc, congedo par. (int)
RINTFS FS - Fondo Ferrovie dello Stato 483 Risc, congedo par. (int)
RINTPT PT - Fondo quiescenza Poste 483 Risc, congedo par. (int)
RINTT TT - Fondo telefonici 482 Risc, congedo par. (int)
RINTVL VL - Fondo Volo 482 Risc, congedo par. (int)

 

Saranno fornite successive istruzioni di dettaglio per la trattazione delle domande di riscatto in argomento nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e nel Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP).

In attesa delle implementazioni necessarie a definire le suddette pratiche con il flusso integrato "NPIGPA - Uni carpe tre erre", le stesse potranno essere definite in modalità "precalcolata" in base alle modalità operative illustrate nelle istruzioni tecniche allegate al presente messaggio (Allegato n. 1).

 

3. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli eventi amministrativi sopra illustrati, con espresso riferimento alla riscossione degli oneri da riscatto, si comunica l'istituzione di nuovi conti per la ripartizione delle riscossioni a cura della procedura gestionale "Riscatti e Ricongiunzione", che per l'occasione verrà adeguata.

La ripartizione contabile delle riscossioni attribuite al conto GPA54061 avverrà con imputazione ai seguenti nuovi conti:

FPR22109 Valori di riscatto del periodo di congedo per la formazione - art. 5 c. 5 L. 53/2000; FPU22109 Valori di riscatto del periodo di congedo per la formazione - art. 5 c. 5 L. 53/2000;

GFR22109 Valori di riscatto del periodo di congedo per la formazione - art. 5 c. 5 L. 53/2000;

FTR22109 Valori di riscatto del periodo di congedo per la formazione - art. 5 c. 5 L. 53/2000;

FPX22109 Valori di riscatto del periodo di congedo per la formazione - art. 5 c. 5 L. 53/2000;

VLR22109 Valori di riscatto del periodo di congedo per la formazione - art. 5 c. 5 L. 53/2000;

FPR22110 Valori di riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale - art. 3 L. 53/2000 - art. 35 c. 2 D.lgs. 151/2001; FPU22110 Valori di riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale - art. 3 L. 53/2000 - art. 35 c. 2 D.lgs. 151/2001; GFR22110 Valori di riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale - art. 3 L. 53/2000 - art. 35 c. 2 D.lgs. 151/2001; FTR22110 Valori di riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale - art. 3 L. 53/2000 - art. 35 c. 2 D.lgs. 151/2001; FPX22110 Valori di riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale - art. 3 L. 53/2000 - art. 35 c. 2 D.lgs. 151/2001; VLR22110 Valori di riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale - art. 3 L. 53/2000 - art. 35 c. 2 D.lgs. 151/2001.

Si riportano in allegato le variazioni al piano dei conti (Allegato n. 2).

 

Allegato 1

Istruzioni operative per la definizione delle domande di riscatto del periodo di congedo per la formazione e di riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale

 

INDICE

1.1 Riscatto del periodo di congedo per la formazione (art. 5, comma 5, legge n. 53/2000) - Descrizione

1.2 Documentazione

1.3 Istruzioni procedurali

1.4 Calcolo dell’onere

1.5 Modalità di versamento dell’onere

2.1 Riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale - Normativa di riferimento (art. 3 legge n. 53/2000 - art. 35, comma 2, D.lgs. n. 151/2001)

2.2 Istruzioni procedurali

2.3 Retribuzione integrativa da attribuire ai periodi oggetto di riscatto

2.4 Calcolo dell’onere

2.5 Versamento onere

2.6 Periodi di congedo straordinario usufruito ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 - Precisazioni

 

1.1 Riscatto del periodo di congedo per la formazione (art. 5, comma 5, legge n. 53/2000) - Descrizione

I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Per «congedo per la formazione» si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

 

1.2 Documentazione

La domanda deve essere corredata da documentazione relativa alla concessione e fruizione del congedo concesso ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 53/2000 e da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla norma in esame, il tipo e la finalità del congedo fruito.

 

1.3 Istruzioni procedurali

I periodi oggetto di riscatto devono essere successivi al 28 marzo 2000, data di entrata in vigore della norma.

I periodi ammessi a tale tipologia di riscatto non possono essere superiori a 11 mesi, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Qualora quindi il lavoratore abbia già riscattato un periodo di congedo per la formazione ai sensi della disposizione in esame, una seconda domanda di riscatto può essere autorizzata solo a capienza, nel rispetto del limite massimo degli 11 mesi nell’arco della vita lavorativa.

Il richiedente deve essere iscritto nella gestione interessata dal riscatto ed avere una anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa azienda o amministrazione.

La facoltà di riscatto in esame può essere poi esercitata solo in corrispondenza di periodi che non risultino già coperti da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto) nelle varie gestioni pensionistiche, nelle quali gli interessati siano titolari di conto assicurativo.

I periodi vanno acquisiti in base all’unità di misura propria della gestione in cui si riscatta (ad esempio, settimane se in FPLD; anni, mesi e giorni se Fondo ferrovie, ecc.).

 

1.4 Calcolo dell’onere

L'onere di riscatto dovrà essere determinato con il criterio della riserva matematica ovvero secondo il calcolo percentuale introdotto dal D.lgs 30 aprile 1997, n. 184, in relazione all'anzianità contributiva maturata dal richiedente alla data del 31.12.1995.

Per il calcolo dell’onere, in attesa che sia implementato il flusso integrato NPIGPA-Unicarpe che consente lo scambio automatico dei dati di calcolo fra UNICARPE e la procedura NPIGPA, la pratica è definita in modalità "precalcolata".

Trattandosi di periodi di sospensione del rapporto di lavoro privi di retribuzione, possono applicarsi integralmente le medesime logiche di calcolo utilizzate per i riscatti del corso legale di laurea di cui ai commi 4 e 5 del citato decreto legislativo.

 

1.5 Modalità di versamento dell’onere

Nel silenzio della norma, si applicano le disposizioni relative alla generalità dei riscatti: versamento in unica soluzione o pagamento frazionato in un numero massimo di 60 rate mensili comprensive degli interessi calcolati al tasso legale vigente. Il pensionato non può chiedere il pagamento rateale ed il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso con obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.

Fanno eccezione il Fondo speciale Ferrovie dello Stato e il Fondo Quiescenza Poste, per i quali si applicano le norme speciali proprie di tali fondi: il numero delle rate non può essere superiore al periodo di tempo riscattato, non è prevista l'applicazione degli interessi legali per la rateazione, è ammessa la possibilità di trattenere sulla pensione le rate di onere (art. 150, D.P.R. n. 1092/1973).

 

2.1 Riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale - Normativa di riferimento (art. 3 legge n. 53/2000 - art. 35, comma 2, D.lgs. n. 151/2001)

In base all’art. 35, comma 2, D.lgs. n. 151/2001 "[...] i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria".

In deroga ai principi di cui all’art. 8, commi da 1 a 3, della legge n. 155/1981 e dell’art. 40 della legge n. 183/2010, che pongono a base del calcolo del valore figurativo rispettivamente la retribuzione percepita dagli interessati nell’anno dell’evento o la retribuzione ricorrente e continuativa "persa" dal lavoratore nei periodi di assenza, i periodi di congedo parentale di cui all’art. 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001 sono valorizzati con una retribuzione convenzionale pari al 200 per cento del valore massimo annuo dell'assegno sociale in pagamento al 1° gennaio dell'anno interessato, proporzionato ai periodi di riferimento. In sostanza, ogni settimana degli eventi interessati è valorizzata con una retribuzione figurativa pari a 1/52 della predetta base di calcolo.

In queste fattispecie è data facoltà agli interessati di integrare la retribuzione figurativa su base convenzionale, mediante riscatto (cfr. le circolari n. 11/2013, n. 152/2015 e n. 45/2001, paragrafo 1.3; n. 15/2001).

 

2.2 Istruzioni procedurali

I periodi per i quali è possibile esercitare la facoltà di riscatto in esame devono essere decorrenti dal 28 marzo 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 53/2000).

Il riscatto ha ad oggetto periodi verificatisi in costanza di rapporto di lavoro. Poiché la facoltà di riscatto in esame consente di integrare la retribuzione figurativa convenzionale già attribuita ai periodi di assenza, il riscatto può essere esercitato solo in corrispondenza di periodi che risultino già coperti da contribuzione figurativa.

Per tale motivo, il riscatto non ha ad oggetto un numero di settimane di anzianità assicurativa, ma solo un importo retributivo ad integrazione.

 

2.3 Retribuzione integrativa da attribuire ai periodi oggetto di riscatto

La retribuzione integrativa da attribuire ai periodi in esame, ai fini del riscatto, è pari alla differenza tra la retribuzione figurativa che sarebbe stata attribuita al periodo medesimo se fossero stati applicati i criteri generali di valorizzazione di cui alla legge n. 155/1981 (eventi compresi nel periodo 28/03/2000 - 31/12/2004) o quelli di cui all’art. 40 della legge n. 183/2010 (periodi decorrenti dal 01/01/2005) e la retribuzione convenzionale attribuita al periodo oggetto di riscatto in applicazione dell’art. 35, comma 2, del D.lgs. n. 151/2001.

 

Esempio

Lavoratrice che ha usufruito di un periodo di congedo parentale tra il 6° e l’8° mese del bambino, pari a 5 settimane a gennaio 2015.

Importo annuo Assegno sociale 2015= € 5.824,91

Valore figurativo convenzionale settimanale: € 5.824,91*2/52 = € 224,035

Valore figurativo attribuito alle 5 settimane di congedo= € 224,035 * 5= € 1.120,175

Retribuzione imponibile persa ex art. 40 legge n. 183/2010= € 1.700

Retribuzione da integrare tramite riscatto= € 1.700 - € 1.120,175 = € 579,825

 

  Periodo Sett. diritto Sett. misura Retribuzione
Figurativo 01/01/2015 - 31/01/2015 5 5 € 1.120,175
Riscatto 01/01/2015 - 31/01/2015 - - € 579,825

 

2.4 Calcolo dell’onere

Una volta individuata la retribuzione integrativa da attribuire al periodo oggetto di riscatto, il corrispondente onere è determinato con il criterio della riserva matematica ovvero secondo il calcolo percentuale introdotto dal D.lgs 30 aprile 1997, n. 184, in relazione all'anzianità contributiva maturata dal richiedente alla data del 31.12.1995.

 

« Periodi che si collocano nelle quote di pensione calcolate secondo il sistema retributivo.

Ipotesi in cui i periodi si collochino dal 28/03/2000 e fino al 31/12/2011, e il richiedente abbia maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995

Il beneficio pensionistico dovrà essere sempre determinato per differenza tra la pensione al conto e la pensione al coacervo, determinata quest’ultima tenendo conto della retribuzione integrativa da attribuire ai periodi interessati (il beneficio pensionistico annuale dovrà poi essere, come di consueto, moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione).

Qualora il beneficio pensionistico sia inferiore o uguale a zero allora la pratica non deve essere definita; in questi casi infatti l’interessato non avrebbe alcun beneficio dal riscatto, né in termini di maggiore anzianità contributiva (essendo il periodo già interamente coperto con settimane utili a diritto e misura della pensione), né in termini di maggiore importo di pensione. L’operatore prenderà quindi contatto con il richiedente per gli opportuni chiarimenti.

 

« Periodi che si collocano nella quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo

Nelle ipotesi in cui:

a) il richiedente non abbia maturato 18 anni di contribuzione al 31/12/1995;

b) ovvero il richiedente abbia maturato 18 anni al 31/12/1995 e i periodi oggetto di riscatto si collochino successivamente al 31/12/2011.

L’onere sarà determinato prendendo a riferimento la retribuzione integrativa attribuita al periodo oggetto del riscatto, attualizzata alla data della domanda di riscatto. Per l’attualizzazione dovranno essere applicati i coefficienti utilizzati per rivalutare le retribuzioni per il calcolo della "quota A" di pensione, avendo a riferimento l’anno cui si riferisce la retribuzione e l’anno di presentazione della domanda di riscatto. Si richiama l’attenzione sul fatto che questa rivalutazione si applica solo per i periodi che si collocano nel sistema contributivo. Su detto importo sarà applicata l’aliquota IVS in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto; il risultato ottenuto sarà l’onere da porre a carico del richiedente. In base alle regole ordinarie applicabili nei casi di riscatti di periodi da valutare nel sistema contributivo, il montante contributivo si rivaluta a far data dalla domanda di riscatto. Al periodo oggetto di riscatto è attribuita la retribuzione integrativa a base del calcolo.

Per il calcolo dell’onere la pratica è definita in modalità "precalcolata".

 

2.5 Versamento onere

Nel silenzio della norma, si applicano le disposizioni relative alla generalità dei riscatti: versamento in unica soluzione o pagamento frazionato in un numero massimo di 60 rate mensili comprensive degli interessi calcolati al tasso legale vigente. Il pensionato non può chiedere il pagamento rateale ed il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso con obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.

Fanno eccezione il Fondo speciale Ferrovie dello Stato e il Fondo Quiescenza Poste, per i quali si applicano le norme speciali proprie di tali fondi: il numero delle rate non può essere superiore al periodo di tempo riscattato, non è prevista l'applicazione degli interessi legali per la rateazione, è ammessa la possibilità di trattenere sulla pensione le rate di onere (art. 150, D.P.R. n. 1092/1973).

 

2.6 Periodi di congedo straordinario usufruito ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 - Precisazioni

La facoltà di riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa è esercitabile anche con riferimento ai periodi di congedo straordinario usufruito ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 nei casi in cui la retribuzione figurativa, calcolata con i criteri generali, venga ridotta all’importo massimo riconoscibile previsto dal citato art. 42 del D.lgs n. 151/2001 (cfr. la circolare n. 11/2013).

In questi casi, l’importo retributivo integrativo, su cui calcolare l’onere di riscatto, è pari alla differenza tra la retribuzione figurativa - calcolata secondo le regole generali - e l’importo massimo riconoscibile ai sensi del citato art. 42.

Per il calcolo dell’onere valgono le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo 2.4.

 

Allegato 2

 

Variazioni al piano dei conti

Tipo variazione I
Codice conto FPR22109
Denominazione completa Valori di riscatto del periodo di congedo per la formazione - art. 5 c. 5 L. 53/2000
Denominazione abbreviata VAL.RISCATTO CONG.FORMAZ.ART.5 C.5 L.53/2000
Tipo variazione I
Codice conto FPU22109
Denominazione completa Valori di riscatto del periodo di congedo per la formazione - art. 5 c. 5 L. 53/2000
Denominazione abbreviata VAL.RISCATTO CONG.FORMAZ.ART.5 C.5 L.53/2000
Tipo variazione I
Codice conto GFR22109
Denominazione completa Valori di riscatto del periodo di congedo per la formazione - art. 5 c. 5 L. 53/2000
Denominazione abbreviata VAL.RISCATTO CONG.FORMAZ.ART.5 C.5 L.53/2000
Tipo variazione I
Codice conto FTR22109
Denominazione completa Valori di riscatto del periodo di congedo per la formazione - art. 5 c. 5 L. 53/2000
Denominazione abbreviata VAL.RISCATTO CONG.FORMAZ.ART.5 C.5 L.53/2000
Tipo variazione I
Codice conto FPX22109
Denominazione completa Valori di riscatto del periodo di congedo per la formazione - art. 5 c. 5 L. 53/2000
Denominazione abbreviata VAL.RISCATTO CONG.FORMAZ.ART.5 C.5 L.53/2000
Tipo variazione I
Codice conto VLR22109
Denominazione completa Valori di riscatto del periodo di congedo per la formazione - art. 5 c. 5 L. 53/2000
Denominazione abbreviata VAL.RISCATTO CONG.FORMAZ.ART.5 C.5 L.53/2000
Tipo variazione I
Codice conto FPR22110
Denominazione completa Valori di riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale - art. 3 L. 53/2000 - art. 35 c. 2 L. 151/2001
Denominazione abbreviata VAL.RISCATTO CONG.PARENT.ART.35 C.2 L.151/2001
Tipo variazione I
Codice conto FPU22110
Denominazione completa Valori di riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale - art. 3 L. 53/2000 - art. 35 c. 2 L. 151/2001
Denominazione abbreviata VAL.RISCATTO CONG.PARENT.ART.35 C.2 L.151/2001
Tipo variazione I
Codice conto GFR22110
Denominazione completa Valori di riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale - art. 3 L. 53/2000 - art. 35 c. 2 L. 151/2001
Denominazione abbreviata VAL.RISCATTO CONG.PARENT.ART.35 C.2 L.151/2001
Tipo variazione I
Codice conto FTR22110
Denominazione completa Valori di riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale - art. 3 L. 53/2000 - art. 35 c. 2 L. 151/2001
Denominazione abbreviata VAL.RISCATTO CONG.PARENT.ART.35 C.2 L.151/2001
Tipo variazione I
Codice conto FPX22110
Denominazione completa Valori di riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale - art. 3 L. 53/2000 - art. 35 c. 2 L. 151/2001
Denominazione abbreviata VAL.RISCATTO CONG.PARENT.ART.35 C.2 L.151/2001
Tipo variazione I
Codice conto VLR22110
Denominazione completa Valori di riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale - art. 3 L. 53/2000 - art. 35 c. 2 L. 151/2001
Denominazione abbreviata VAL.RISCATTO CONG.PARENT.ART.35 C.2 L.151/2001