Reddito di cittadinanza: accesso ispettivo alle banche dati Inps

Il ddl di conversione del DL n. 4/2019 (al momento al vaglio della Camera) prevede l’accesso degli Ispettori alle banche dati trattate dall’Inps, al fine di consentire un efficace svolgimento dell’attività divigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del Reddito di cittadinanza.

L'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate sono tenuti a mettere a disposizione dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di difesa in giudizio, al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare ovvero della evasione od omissione contributiva e al fine di una maggiore efficacia della gestione del contenzioso (artt. 11, co. 5, D.Lgs. n. 149/2015).
Orbene, tenuto conto di quanto sopra disposto, al fine di consentire un efficace svolgimento dell’attività divigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio in parola nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il ddl di conversione prevede che, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall’Inps, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto previdenziale e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati di seguito individuate:
- dati anagrafici aziende/datori di lavoro;
- dati contenuti nel "Fascicolo elettronico aziendale"Retribuzioni imponibili annuali, ai fini contributivi, per azienda e percategorie di aziende;
- dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione separata";
- dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione autonoma artigiani";
- dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione commercianti";
- dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione agricoltura";
- dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi di CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di mobilità, dicontratti di solidarietà;
- dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMENS;
- dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi di CIG (cassaintegrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di mobilità, di contrattidi solidarietà, di prestazioni previdenziali per malattia, maternità e assegni familiari, di prestazioni di sostegno al reddito.
Tale elenco è integrabile con decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Con provvedimento del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del DL n. 4/2019, sentitil’INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuatile categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi diconservazione dei dati.