Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 13 marzo 2019, n. 75

Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Rideterminazione credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno - Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

La società istante, esercente attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di generi alimentari e non, con gestione di "Supermercati", ha intrapreso la realizzazione di una nuova unità locale in un Comune della Campania.

Tale iniziativa, viene sottolineato, comporta un significativo investimento in impianti, macchinari e attrezzature, per il quale la società intende accedere al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

Al termine della realizzazione del nuovo "Supermercato" e dopo aver ottenuto a suo nome le previste autorizzazioni dal Comune di riferimento e la conseguente iscrizione dell'unità locale presso la C.C.I.A.A., la società istante intende cedere, per la gestione, con contratto di affitto di ramo d'azienda, il nuovo punto vendita a un terzo soggetto economicamente indipendente.

Con documentazione integrativa acquisita con prot. R.U. n. ....... del ............., l’istante ha chiarito che la sua attività prevalente è quella del commercio all’ingrosso di generi alimentari e non, da cui deriva il 98 per cento del suo volume d’affari; il restante 2 per cento deriva dall’attività di affitto di rami d’azienda. La società, infatti, per una strategia di integrazione verticale, ha creato una catena di "Supermercati" in provincia di ......., che, una volta allestiti e avviati, sono ceduti in fitto a società terze, in via principale alla "BETA S.r.l.", per la loro gestione operativa.

L'istante ritiene che, per il caso prospettato, non dovrebbero esserci motivi ostativi per beneficiare del credito d'imposta, relativamente all'investimento sostenuto per la realizzazione di un nuovo "supermercato" destinato, unitariamente, a essere successivamente ceduto in affitto di ramo d'azienda a una terza società economicamente indipendente, senza incorrere in casi di decadenza o rideterminazione del credito.

 

Soluzione interpretativa prospettata

 

La società ritiene che non dovrebbero sussistere cause di decadenza o rideterminazione del credito d'imposta, in quanto il trasferimento in fitto della nuova unità produttiva rappresenta, in un contesto più generale di riorganizzazione aziendale, il trasferimento di beni agevolati in occasione della cessione in locazione del ramo d'azienda di cui essi fanno parte e non semplicemente nell'ottica di un trasferimento di singoli beni (circolare n. 38 del maggio 2002, paragrafo 10.1).

A favore della soluzione prospettata dalla società viene richiamata anche la risoluzione n. 98/E del 29 aprile 2003.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

In via preliminare, si evidenzia che non forma oggetto del presente interpello l’analisi dei presupposti di legge di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, introdotto in sede di conversione dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; resta perciò impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria sull’effettiva spettanza del credito.

Si rappresenta, inoltre, che in questa sede si assume acriticamente che i beni agevolabili vadano a integrare un ramo d’azienda, oggetto di affitto, restando perciò impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria sull’effettiva sussistenza di un ramo d’azienda oggetto di affitto.

A tal riguardo si ricorda che il richiamato articolo 1 ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, effettuano l'acquisizione, anche mediante contratto di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, in particolare macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alla dimensione aziendale e all’ubicazione territoriale delle strutture produttive.

La scrivente ha emanato le circolari n. 34/E del 3 agosto 2016 e n. 12/E del 13 aprile 2017, interpretative della richiamata disciplina agevolativa. Ciò premesso, in relazione alla fattispecie rappresentata in istanza, si evidenzia che il comma 105 del citato articolo 1 stabilisce che "se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti".

Nel caso di specie l’ipotesi di rideterminazione del credito non può trovare applicazione perché i beni oggetto di agevolazione non sono singolarmente dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all’azienda che verrà condotta dall’affittuario nell’ambito dell’esercizio di un’attività imprenditoriale.

Gli stessi, inoltre, non sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che darebbero diritto all'agevolazione, dal momento che l’istante, contestualmente all’acquisto di tali beni, concederà in affitto a soggetti terzi economicamente indipendenti il nuovo punto vendita, che continuerà a essere ubicato nei territori agevolabili.

Peraltro, come evidenziato dall’istante, l’operazione rientra in un processo di integrazione verticale, in base al quale, una volta effettuato l’investimento agevolato, il supermercato è trasferito al gestore, col quale il concedente instaura un rapporto di affiliazione per la fornitura delle merci destinate alla rivendita.

In ogni caso, al fine di rendere inoperante la rideterminazione di cui al citato comma 105, l’affittuario dovrà comunque, entro i periodi di sorveglianza ivi previsti, far entrare in funzione e non dismettere i beni nell’ambito del compendio aziendale.

Si rappresenta, infine, che nella differente ipotesi in cui il trasferimento dei beni fosse qualificabile come locazione degli stessi, si applicherebbe il menzionato comma 105, con la conseguenza che il credito d’imposta dovrà essere rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.