Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 13 marzo 2019, n. 74

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Trattamento, ai fini IVA, delle somme corrisposte a titolo risarcitorio - articolo 15, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972

 

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

La società ALFA rappresenta di aver affidato alla società BETA l’incarico per il recupero di crediti di difficile esigibilità.

BETA, in esito all'attività di recupero crediti svolta, emette fattura alla società istante per il corrispettivo contrattuale e per il recupero delle spese sostenute, assoggettando ad IVA con aliquota ordinaria sia il corrispettivo sia gli ulteriori importi richiesti al debitore a titolo di recupero delle spese legali ovvero di segreteria o altro.

ALFA chiarisce che, in esito all’attività di recupero del credito da parte di BETA, riceve dal debitore un importo che comprende il credito originario, gli interessi moratori e le spese per il recupero del credito. Quindi, emette nota o fattura per l'importo eccedente il credito originario, applicando l’esclusione dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.

Ciò rappresentato ALFA chiede conferma che le somme corrisposte a titolo esclusivamente risarcitorio, nonché per rivalutazione monetaria sul risarcimento danni e per relativi interessi siano escluse dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell'articolo 15, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

ALFA ritiene corretto il comportamento tenuto ai fini IVA, sul presupposto che devono considerarsi separati i rapporti contrattuali sottostanti.

Nel rapporto tra ALFA e il cliente (il debitore moroso), il corrispettivo per la prestazione originaria, da cui è scaturito il credito, è stato puntualmente assoggettato ad IVA con l’aliquota in vigore nel momento di effettuazione dell'operazione o di emissione della fattura. Ogni somma eccedente il credito così documentato si ritiene costituisca "somma dovuta a titolo di interesse moratorio o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario/committente" ex articolo 15, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972 oppure, se così qualificati, "interessi di dilazione di pagamento" esenti dall'applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 1).

Nel diverso e separato rapporto tra ALFA e BETA, ALFA ritiene di assumere la figura di committente di un servizio che genera l’addebito di corrispettivi contrattuali da assoggettare ad IVA ad aliquota ordinaria, ad eccezione di eventuali somme versate a titolo di rimborso di anticipazioni per spese sostenute in nome e per conto del committente medesimo.

ALFA inoltre sottolinea, richiamando la risoluzione ministeriale 7 marzo del 2000, n. 24/E, che l’articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce, tra l'altro, che agli effetti dell’IVA "la base imponibile delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente ....", nel successivo articolo 15, n. 1) è previsto invece che sono escluse dal computo della base imponibile "le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o committente".

Tutto ciò considerato, ALFA ritiene che le somme corrisposte a titolo esclusivamente risarcitorio, nonché per rivalutazione monetaria sul risarcimento danni e per relativi interessi siano escluse dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 15, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

Ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini IVA: "Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte".

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, "la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti".

Tuttavia, ai sensi del successivo articolo 15, primo comma, n. 1), dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972, non conconcorrono a formare la base imponibile "le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente".

La scrivente ha precisato che presupposto stringente per l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, n. 1), è "l’esistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali" (cfr. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 3 giugno 2005, n. 73/E). Inoltre, la risoluzione 23 aprile 2004, n. 64/E ha altresì precisato che "le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo".

Tutto ciò considerato, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla Società emerge che, in base ai contratti stipulati con i clienti, risultati poi morosi, è prevista una clausola risolutiva espressa e una clausola penale in caso di inadempimento contrattuale. In particolare, l’articolo 14 delle condizioni generali dispone che: "La risoluzione del contratto per l’inadempimento del Cliente darà diritto a ALFA di pretendere, a titolo di penale, il pagamento immediato di tutti i corrispettivi pattuiti per il noleggio dello spazio pubblicitario. Resta salvo il diritto di ALFA di richiedere il risarcimento di ogni danno ulteriore".

Tutto ciò considerato, nel presupposto che, come rappresentato nell’istanza, l’importo complessivo delle somme recuperate dal soggetto moroso comprendano gli interessi moratori e le spese per il recupero crediti, si ritiene che tali somme abbiano "natura risarcitoria" e debbano, pertanto, considerarsi escluse dal computo della base imponibile ai sensi dell’articolo 15, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972.