CCNL SCUOLE ASILS: firmato accordo di rinnovo

Siglato il 2/3/2019, tra l’ASILS, l’AISLI e la UGL Scuola, l’accordo di rinnovo del CCNL Scuole Private Asils con validità fino al 30/4/2021.

Paga base 2018 - 2021

Livello

Livello

Salario base 2018 - 2021

Area prima € 1.024,00
Area prima € 1.050,00
Area prima € 1.102,00
Area seconda € 1.102,00
Area seconda € 1.165,00
Area seconda € 1.260,00
Area seconda € 1.308,00
Area terza € 1.308,00
Area terza € 1.413,00

Relativamente a! periodo intercorrente dall’1/5/2018 al 31/1/2019, a tutto il personale in servizio all’1/2/2019 e assunto prima dell’1/5/2018, viene erogato a titolo di "una tantum" in sostituzione dell’Indennità di Vacanza Contrattuale l’importo sotto riportato per il rispettivo livello retributivo di appartenenza e riproporzionata sull'orario di lavoro per i lavoratori assunti a part - time.

Area di appartenenza

Una tantum

Area prima 25,00 €
Area seconda 35,00 €
Area terza 45,00 €

L’indennità di contingenza è inglobata nella paga base.

Indennità di cassa: pari a 2,00 euro al giorno.

Attività stagionali

Le parti riconoscono carattere stagionale delle attività di insegnamento della lingua italiana, della lingua inglese e delle lingue moderne, in quanto contraddistinte da forti intensificazioni durante alcuni periodi dell'anno.
I contratti stipulati in ragione del carattere stagionale dell’attività non sono soggetti alle limitazioni imposte dalla normativa vigente.
Il trattamento dei lavoratori stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili. Al dipendente con contratto stagionale spettano le ferie, la tredicesima e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
La disposizione dell’art. 31 CCNL, seconda parte (licenzia matrimoniale) non si applica alle aziende a carattere stagionale.

Contratti a termine

I contratti a tempo determinato non potranno superare il limite temporale di 24 mesi, compresi eventuali periodi di somministrazione. I contratti a tempo determinato superiori ai 12 mesi sono soggetti all’apposizione della causale e possono essere prorogati sino ad un massimo di 4 volte per un periodo complessivo di 24 mesi. Tali limitazioni non sono applicabili ai contratti conclusi in relazione alle attività stagionali.
È ammessa la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti della durata di dodici mesi presso l’Istituto territoriale del Lavoro competente per territorio.
Possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura non superiore al 150% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
In caso di successione di contratti a termine tra le parti deve essere osservato un intervallo tra due contratti in misura di 10 giorni se il primo contratto è di durata inferiore a sei mesi e di 20 giorni se il primo contratto è di durata superiore a sei mesi.

Apprendistato Professionalizzante

Le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle proprie dipendenze è articolato secondo le seguenti proporzioni numeriche:
- aziende fino a 10 dipendenti: fino al 100% del personale qualificato;
- aziende oltre a 10 dipendenti: fino al 150% del personale qualificato;
Le scuole che occupano almeno 50 dipendenti potranno effettuare assunzioni di nuovi apprendisti se rispettano l’obbligo di conferma di almeno il 20% degli apprendisti la cui fase formativa sia terminata negli ultimi 36 mesi.
Il personale apprendista assunto in violazione dei limiti numerici sarà considerato lavoratore a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.
il contratto di apprendistato potrà avere una durata minima pari a 6 mesi e durata massima pari a 3 anni, elevabile fino al 4° anno per l’acquisizione di competenze professionali proprie dei lavoratori con qualifica al 6° livello, di cui all’art. 4 - titolo II.
In relazione alla qualificazione da acquisire, la durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure.
a) Fino ad un massimo di 3 anni per qualificazioni corrispondenti a mansioni del II, III e IV livello;
b) Fino ad un massimo di 2 anni per qualificazioni corrispondenti a mansioni del V livello (docenti);
c) Fino ad un massimo di 3 anni per qualificazioni corrispondenti a mansioni del VI livello;
L’assunzione di personale con contratto di apprendistato è ammessa per le seguenti qualifiche e mansioni:

Livello

Qualifica

II tutte le qualifiche
III tutte le qualifiche
IV tutte le qualifiche
V docenti
VI responsabili didattici, supervisori, docenti con specializzazione

I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà dei periodo di apprendistato;
- Per i docenti, 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per tutto il periodo di apprendistato: dal quarto al quinto livello.
Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.

Somministrazione

E’ ammessa l’instaurazione di contratto di somministrazione secondo la normativa vigente.
Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 50% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento dei decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sui numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può eccedere il 50% dei lavoratori in forza.
È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’art. 8,. comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetto disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati".

Lavoro intermittente

Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata può essere concluso senza alcun vincolo di età per le seguenti prestazioni di carattere discontinuo:
- Per particolari punte di attività (ricorrenze festive, periodi coincidenti con ferie aziendali)
- Per i corsi individuali last minute;
- Per l’apertura di nuove classi e/o corsi culturali e/o professionali;
- Per l’apertura di corsi di preparazione agli esami;
- Per sostituzione di lavoratori, con espresso divieto di sostituzione dei lavoratori in sciopero, o a seguito di licenziamento nei sei mesi precedenti o in caso i ricorso alla CIG.
I predetti periodi potranno essere modificati da eventuali successivi interventi dell’autonomia collettiva per adeguarli alle effettive necessità dell’istituto.
II contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
La prestazione dei lavoratori intermittenti non potrà superare, nell’arco dei tre anni solari, il numero massimo di 400 giornate lavorative.
Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l’obbligo per il lavoratore dipendente di rispondere alla chiamata, lo stesso come controprestazione ha diritto a un’indennità di disponibilità mensile, in aggiunta alla retribuzione maturata per le ore di lavoro effettivamente prestato, divisibile in quote orarie pari al 20% della retribuzione mensile.
Il lavoratore intermittente non deve ricevere per i periodi lavorati un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
Il trattamento economico, normativo e previdenziale è riproporzionato in ragione della prestazione effettivamente resa.

Part-time

Nelle ipotesi di lavoro a tempo ridotto o parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, il datore di lavoro ha facoltà di chiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto all’orario concordato nei contratto individuale entro il limite del tempo pieno (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015).
La scuoia può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 30% delle ore di lavoro settimanali/mensili/annuali concordate.
Le ore di lavoro supplementari sono retribuite con una maggiorazione del 15% della retribuzione orario globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione o di modificare in aumento la durata dell’attività lavorativa.
Possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nel limite massimo annuo 30%.
Per l’applicazione delle clausole elastiche le parti possono concordare una indennità mensile pari a 20,00 euro.