Il risarcimento riconosciuto per mancato godimento della pensione è soggetto a IRPEF

Il risarcimento riconosciuto al dipendente, a seguito di licenziamento illegittimo, per il mancato godimento della pensione di vecchiaia, rientra nel "lucro cessante" ed è soggetto a tassazione (Corte di cassazione - ordinanza n. 5108/2019).

In tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente).

In merito, la giurisprudenza ha più volte affermato che, tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti della perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione separata e ritenuta d’acconto.
Pertanto, al fine di poter negare l’assoggettabilità ad IRPEF di una erogazione economica effettuata a favore del dipendente da parte del datore di lavoro, è necessario accertare che la stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro e, se ciò non viene escluso, che tale erogazione, in base all’interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione od interruzione del rapporto di lavoro.
Detto questo, non è assoggettabile a IRPEF, la somma percepita dal lavoratore a seguito di transazione giudiziale, a titolo di danno morale e di danno all’immagine derivanti dalle particolari modalità con le quali era stato svolto e poi interrotto il rapporto di lavoro, trattandosi di danno emergente relativo alla integrità psicofisica del lavoratore e alla sua reputazione professionale. Allo stesso modo, non è assoggettabile a tassazione il pregiudizio subito dal lavoratore, a seguito della anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, per la propria immagine professionale, rientrante dunque nel danno emergente.
Relativamente al caso di specie, invece, il risarcimento riconosciuto, a seguito di licenziamento illegittimo, per non aver potuto il contribuente godere della pensione di vecchiaia, è strettamente collegato alla mancata percezione dei redditi, quindi al lucro cessante e non al danno emergente.