Esposizioni sporadiche all'amianto: indicazioni per gli Enti ispettivi

Con interpello n. 2/2019, il Ministero del lavoro fornisce precisazioni in ordine all'applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della Circolare "Orientamenti pratici per ladeterminazione delleesposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto" nell'ambito delle attività di lavoro dipendente.

Il dubbio, sollevato dalla Regione Toscana, riguarda, in particolare, l’applicabilità per gli Enti ispettivi della previsione richiamata dal punto d), dell'allegato 1 alla Circolare Esedi che, relativamente alla sorveglianza e al controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale, cita attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.
Orbene, in primo luogo il Ministero del lavoro precisa che, l’articolo 246 del Decreto Legislativo n. 81/2008 delimita il campo di applicazione del capo III - "Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto" - alle "attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate".
Il successivo articolo 249 - rubricato "Valutazione del rischio" - al comma 2, lettera d), stabilisce l’esclusione dell’applicazione degli articoli 250, 251 comma 1, 259 e 260, comma 1, nei casi di esposizione sporadiche e di debole intensità tra i quali rientra l’attività di "sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale".
La circolare del 25 gennaio 2011, titolata "lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 commi 2 e 4 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106", al punto d), dell'allegato 1, elenca tra le attività "ESEDI" relative alla "sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale" (di cui all’art. 249, co. 2, let. d), D.Lgs. n. 81/2008), il campionamento e l’analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.
Le attività "ESEDI", di cui al cit. art. 249, vengono identificate nelle attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell'intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell'operatore. All'intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l'intervento deve essere limitato al numero più basso possibile.
Sulla base di tali elementi, il Ministero ritiene che il punto d), dell’allegato 1 alla circolare del 25 gennaio 2011, trovi applicazione solo nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione di cui al suddetto articolo 246 del Decreto Legislativo n. 81/2008.
Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II - protezione da agenti cancerogeni e mutageni - del TU sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).