Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 febbraio 2019, n. 4433

Esodo incentivato - Contribuzione cd. Correlata - Rideterminazione

Fatti di causa

 

1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 4071 del 2012, ha rigettato l'impugnazione proposta da A. F., già dipendente del Banco di Napoli s.p.a. che aveva aderito alla procedura per esodo incentivato di cui al d.m. n. 158/2000, avverso la sentenza di primo grado di rigetto della sua domanda tesa ad ottenere la rideterminazione della contribuzione cd. correlata, che il Banco di Napoli s.p.a. (incorporato prima da San Paolo Imi s.p.a. e poi da Intesa San Paolo s.p.a.), era tenuto a versare, includendovi non solo le voci fisse della retribuzione ma anche quelle variabili, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 10, punto 7, del DM 158/2000 e dall’art. 7 del d.lgs n. 184/1997.

2. Ad avviso della Corte territoriale, i contributi versati erano di tipo figurativo e non volontario per cui la retribuzione di cui all'art. 10, comma 7, del DM n. 158/2000 sulla quale doveva essere calcolata la contribuzione (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata, quale fissata dalla contrattazione collettiva vigente al momento della cessazione del rapporto) era solo quella comprensiva delle voci fisse, con esclusione delle variazioni occasionali, sia positive che negative.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso A. F. con tre motivi, cui resiste la società Intesa San Paolo s.p.a. con controricorso illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 28, della legge n. 662/1993, degli artt. 1 e segg. del D.M. 158/2000, del d.lgs 30.4.1997 n. 184 e di ogni altra norma e principio in materia di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, oltre che degli artt. 2697 e segg. cod. civ., 210 e segg. c.p.c. e di ogni altra norma e principio in materia di onere della prova; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 3 n. 5 c.p.c.).

2. Deduce che la contribuzione in esame ha natura volontaria e non figurativa e ciò in quanto quest'ultima presuppone la sospensione del rapporto di lavoro per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore; inoltre, il legislatore si è basato sulla mera possibilità di costruire sistemi basati su contribuzione figurativa con la conseguenza che l’art 2 , comma 28, d. lgs n. 662/1996 ed il richiamo ivi contenuto alla contribuzione figurativa ha rilevanza trascurabile ai fini della qualificazione della fattispecie, dovendosi avere riguardo alla natura intrinseca della previsione regolamentare ed agli indici che elenca (contributi non posti a carico dell'Inps, ma del datore di lavoro, al quale compete costituire al Fondo la provvista necessaria per consentire i successivi adempimenti all'Inps; mancanza del presupposto della sospensione del rapporto di lavoro; assenza di semplice accredito contributivo contabile e presenza di effettiva contribuzione in denaro; onere non gravante sul sistema previdenziale; assenza di una fictio iuris e presenza di una vera e propria prosecuzione della contribuzione; versamento non eseguito dall'interessato solo in base ad un accordo con il datore di lavoro) dunque, trattandosi di contributi volontari ne deriva il diritto del ricorrente a ricevere i versamenti nella misura richiesta con la rivalutazione (ex art 7 d.lgs n. 184/1997).

3. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art 2, comma 28, L n 662/1993, degli artt 1 e seg DM 158/2000 e del Dlgs n 184/1997 e di ogni altra norma in tema di contribuzione volontaria o figurativa, degli artt 2697 e seg cc, 210 c.p.c, nonché vizio di motivazione.

In particolare, il motivo censura la mancata ammissione delle richieste istruttorie sottolineando che nella modulistica utilizzata per la domanda di accesso al fondo - nel quadro <D> - la retribuzione indicata era superiore a quella presa a base dalla Banca e, dunque, si era ingenerato nel lavoratore un legittimo affidamento.

4. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art 2, comma 28, L n 662/1993, degli artt. 1 e segg. DM 158/2000 e del D.lgs n 184/1997 e di ogni altra norma in tema di contribuzione volontaria o figurativa, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, giacché, pur volendo ritenere la natura figurativa del contributo, la decisione della Corte era ugualmente errata in ragione del contenuto dell'art. 10, comma 7, d.m. n. 158/2000 che faceva riferimento testuale all'ultima mensilità, per cui non si spiegava per quale ragione si era ritenuto che la retribuzione da considerare fosse solo quella di base.

5. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, essendo tra loro connessi, sono infondati, dovendosi dare continuità agli specifici precedenti di questa Corte di legittimità nn. 13873, 13874 e 17162 del 2016 e nn. 17162, 10758, 24348, 28912, 26481 del 2018, attraverso i quali si è affermato quanto segue.

5.1. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal D.M. 27 novembre 1997 n. 477, contenente il Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni che, nel delineare i principi e i criteri affinché quei soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a "misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione", rinvia ai contratti collettivi nazionali la definizione dei principi e dei criteri direttivi per la costituzione di appositi fondi finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.

5.2 Segue, in attuazione della previsione dell'art. I, c. I del D.M. n. 477/1997, il decreto interministeriale 28 aprile 2000 n. 158, adottato ai sensi dell'art. 17, c. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, col quale venne approvato il Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito. L'art. 2 di tale Decreto stabilisce che il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi, e delle associazioni di banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità; b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

5.3. Tra le prestazioni facenti capo al predetto Fondo, l'art. 5, comma I, lett. b) del relativo Regolamento contempla l'erogazione, in via straordinaria, di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed il versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

5.4. I successivi commi 3, 4 e 5 prevedono, rispettivamente, quanto segue:

Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Il comma 3 del successivo art. 6 sul finanziamento del Fondo stabilisce, inoltre, che per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

5.5. L'art. 7, prevede poi, al comma 1, lettera c),che l’accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

Al successivo comma 2 è disposto che l'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

5.6. L’art. 10, sui criteri e le misure delle prestazioni, prevede al comma 9 che nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito, stabilendo anche le specifiche modalità per la determinazione del relativo valore e al comma 12 dispone che la contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma Tale comma stabilisce che la retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione dell’assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

5.7. Infine, il comma 13 sancisce che le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

Da ultimo, l'art. 11 dispone al comma 6 che la base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

6. Ciò premesso, va osservato che la contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7 dell'art. 10 del DM 158/2000, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Quindi, il riferimento alla retribuzione dell'ultima mensilità non significa che nel computo dell'importo base per la contribuzione debba intendersi qualsiasi somma o voce percepita, ma vuol semplicemente significare che deve farsi riferimento all'importo della retribuzione quale fissato dalla contrattazione collettiva vigente nel momento della cessazione del rapporto (tenuto conto degli incrementi stipendiali maturati fino all'ultimo mese del rapporto medesimo per variazioni nel livello di inquadramento o degli scatti di anzianità maturati), nonché al criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata, senza che sull'importo così ottenuto possano influire variazioni in eccedenza o in difetto dovute a contingenti modalità di svolgimento della prestazione (in senso conf. v. Cass. 7.07.16 n. 13874).

Invero, non possono nutrirsi dubbi sul carattere obbligatorio e non volontario della contribuzione in esame, né sul carattere vincolato delle disposizioni relative al sistema di calcolo della medesima contribuzione.

7. Si suole definire figurativa la contribuzione che fa seguito ad un accredito convenzionale di contributi in relazione a particolari vicende di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro (servizio militare, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio ai sensi dell'art. 56 r.d.l. n. 1827 del 1935; intervento della Cassa integrazione guadagni e disoccupazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 223 del 1991; art. 1, 26° comma, legge n. 247 del 2007), con i quali si persegue l'obiettivo di estendere anche al futuro trattamento pensionistico la tutela apprestata dalla misura attuale degli ammortizzatori sociali e delle altre prestazioni di sostegno al reddito.

8. La dottrina ha segnalato, peraltro, il carattere disorganico delle diverse previsioni legislative che in taluni casi prevedono l'accredito d'ufficio ed altre volte a domanda, né vi è omogeneità in ordine all'onere di finanziamento, che talvolta è a carico generale dell'erario ed altre volte è posto a carico di una gestione previdenziale.

9. I contributi volontari, invece, si caratterizzano per la loro funzione di misura volta a consentire l'incremento della posizione contributiva dell'assicurato attraverso la concessione della facoltà di prosecuzione dell'assicurazione obbligatoria a chi cessa da una attività soggetta alla detta assicurazione.

10. Nel caso di specie, la legge 23 dicembre 1996, n. 662 contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, all’art. 2. (Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell’occupazione e dello sviluppo), comma 28, prevede espressamente che nell’esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene, tra gli altri, al principio e al criterio della costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento (lett. a), nonché alla definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi (lett. b). Alla successiva lettera d) è contemplata, in caso di ricorso ai trattamenti, la previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa.

11. Tale norma è espressamente richiamata dall’art. 5 del DM 158/2000 che alla lettera b) del punto 2 dell'art. 1 stabilisce che il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1, all'erogazione in via straordinaria di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.

12. Il dato normativo prevede, in altri termini, che al finanziamento del Fondo, a decorrere dal 1/7/2000, data di entrata in vigore del DM 158/2000, si provveda con un contributo ordinario che, per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale è dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e da un contributo addizionale, in caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, a carico del datore di lavoro, che sarà determinato dal Comitato amministratore nella misura non superiore al 1,50%.

13. E', poi, previsto un contributo straordinario finalizzato alla prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato, da parte del datore di lavoro, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del Regolamento, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione figurativa.

14. In virtù di quanto stabilito dall'art. 2, c. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 27 novembre 1997 n. 477, ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

15. L’obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l’erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.

16. Quanto, invece, alla contribuzione figurativa, va rimarcato che essa è dovuta a carico del Fondo nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito.

17. In ambedue i casi è calcolata sulla base della retribuzione individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata (art. 10, c. 7 del Regolamento) con l'applicazione dell'aliquota pensionistica dovuta al F.P.L.D. nella misura vigente nel momento in cui si colloca l'erogazione degli assegni.

18. Il Fondo versa le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata per ciascun trimestre solare entro la scadenza del trimestre successivo.

19. Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell'assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione figurativa, previsto dall'art. 59, c. 3, della legge n. 449/1997, è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia.

20. Il versamento della contribuzione correlata deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione.

21. La contribuzione è utile per il conseguimento del diritto alla pensione (art. 10, c. 12 del Regolamento), ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

22. E', dunque, evidente che l'obbligo del Fondo di provvedere ad accreditare la contribuzione presso la gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore costituisce oggetto di una autonoma obbligazione di diritto pubblico che deriva dalle espresse previsioni sopra richiamate che regolano compiutamente il meccanismo di accreditamento e la finalità della stessa contribuzione che, significativamente, il D.M. n. 158/2000 definisce <correlata> in quanto obbligatoriamente rapportata alla prestazione erogata e, dunque, certamente non volontaria quanto al suo verificarsi.

23. Ciò, a prescindere dalla necessità di sussumere il tipo di contribuzione in esame all'interno di una specifica categoria teorica, dimostra chiaramente la diversità di ratio tra la fattispecie in esame (connessa alla disciplina degli ammortizzatori sociali) e la disposizione di legge invocata dal ricorrente, l'art. 7 dei d.lgs. n. 184 del 1997, che presuppone - appunto - la valutazione del singolo circa l'utilità della prosecuzione volontaria ed onerosa dell'assicurazione anche quando non vi sono i presupposti della sua obbligatorietà, nonché l'autorizzazione dell'ente previdenziale.

24. In definitiva, il ricorso è infondato e va rigettato.

25. Le spese, in applicazione del principio della soccombenza, devono porsi a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

26. Ricorrono le condizioni, derivanti dal rigetto del ricorso, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.