Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4426

Contratti somministrazione di lavoro a tempo determinato - Causali - Onere di specificazione delle ragioni giustificatrici

Rilevato che

 

Che la corte d'appello di Roma con sentenza n. 75 del 2013 ha respinto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda di S. L. diretta a far accertare l'illegittimità di tre contratti somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulati con la società A. e relativi a contratti di somministrazione conclusi con l'utilizzatrice società B. T. center E. spa.

Che la corte romana ha ritenuto che non fosse stata formulata alcuna specifica censura con riguardo alla ritenuta legittimità del primo contratto, avente causale sostitutiva e poi, confermando l'impianto argomentativo della sentenza di primo grado, ha ritenuto che fossero legittime le causali del secondo e del terzo contratto, aventi ad oggetto il secondo "picco di lavoro determinato dall'implementazione del SAP"e durata dal 3.9.al 21.12. del 2007, il terzo l’implementazione del sistema SAP"e durata dal 14.1.2008 al 30.4.208. In particolare la corte ha ritenuto che dette causali fossero specifiche, avendo ad oggetto la prima un incremento di attività aziendale determinata da un nuovo sistema informatico nominalmente individuato e la seconda l'esigenza determinata dalle modifiche e dagli sviluppi al citato sistema.

Che pertanto dette causali rientravano nella più generale fattispecie di cui all'art.20 comma 4 del DLGS n.276/2003, trattandosi pur sempre di punte di intensa attività non fronteggiabili con il ricorso al normale organico, ascrivibili alle ragioni di carattere tecnico, produttivo , organizzativo o sostitutivo.

Che la corte di merito ha poi ritenuto che le testimonianze raccolte avevano fornito la prova che l’implementazione del nuovo sistema informatico SAP, introdotto gradualmente dal gennaio 2007 aveva determinato non un picco di lavoro, ma un ritardo ed aggravio di lavoro nell'inserimento dei dati, creando quindi arretrato, stante la radicale modifica delle procedure.

Che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la L. affidato ad un solo articolato motivo, a cui ha resistito la società con controricorso, seguito poi da memoria ex art. 380 bisl c.p.c..

 

Considerato

 

Che con l'unico motivo di ricorso si deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 20 comma 2, 21 comma 3 e 27 del DLGS N.276/2003, oltre che l'omessa ed insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n.3 e n.5 c.p.c., per avere la corte distrettuale ritenuto erroneamente specifiche le causali dei contratti, che invece difetterebbero sia del carattere soggettivo riguardante l'apporto lavorativo che deve essere diretto a caratterizzare una determinata esigenza, sia del carattere oggettivo che oltre a soddisfare esigenze temporanee, deve assumere peculiari e proprie caratteristiche che configurano un momento episodico dell'attività imprenditoriale, mentre la mera indicazione "implementazione del sistema SAP" indicato in causale, non specificherebbe nulla di concreto. Vi sarebbe poi stata anche una non veridicità della causale stessa quanto al secondo contratto, non essendosi verificato alcun picco di lavoro, atteso che la L. era stata assunta anche in parte per esigenze sostitutive di una lavoratrice prima in maternità, poi ritornata in servizio a part time. Non sarebbe stato infine neanche chiaro quale fosse il programma di riorganizzazione interna, non desumibile dalla sola causale dei contratti.

Che il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Che infatti, quanto alla seconda censura, la ricorrente lamenta un'insufficiente motivazione con richiamo della vecchia formulazione di cui all'art. 360 c.l.n.5 c.p.c., non applicabile al presente giudizio ratione temporis, censurando l'iter motivazionale della sentenza impugnata, laddove invece la corte romana ha esaminato i fatti oggetto di discussione tra le parti, di rilevanza decisiva, riguardanti il maggior impegno in termini di ore di lavoro per l'inserimento dei dati nel sistema informatico, inserimento che aveva comportato dei rallentamenti ed un aggravio di attività conseguente alla introduzione della nuova procedura.

Che il motivo è comunque anche infondato. Premesso che l'onere di specificazione delle ragioni giustificatrici del contratto a tempo determinato è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e la non modificabilità della stessa nel corso del rapporto e dunque anche nell'ipotesi del contratto di somministrazione le ragioni della stessa devono essere contenute nel contratto economico, non potendo risultare solo in un momento successivo, onde evitare qualsiasi deviazione causale del contratto ( cfr Cass. n. 17540/2014), nel caso in esame la causale riportata in ricorso - che coincide con la formula contenuta nel contratto di somministrazione - non può definirsi generica e dunque in astratto illegittima perché individua con sufficiente chiarezza la ragione dell'assunzione a termine, avente ad oggetto dei picchi di lavoro dovuti all'implementazione del sistema informatico SAP di recente introduzione in azienda , determinando di fatto punte di più intensa attività dovuta all'inserimento dei dati nel sistema.

Che nella fattispecie la corte distrettuale ha correttamente ritenuto la legittimità delle causali che richiamano le punte di più intensa attività non fronteggiabili con il ricorso al normale organico le quali, in base a quanto statuito dall'art. 20 comma 4 del DLGS n.276/2003, possono essere riferibili anche all'ordinaria attività dell'utilizzatore.

Che pertanto, va esclusa una non corretta applicazione della richiamata normativa di cui all'art.20 del DGLS 276 citato, con riferimento somministrazione.

Che quanto alle ulteriori doglianze aventi ad oggetto l'insussistenza delle ragioni indicate nei contratti deve ribadirsi, come più volte statuito da questa corte ( cfr da ultimo Cass. n.74513/2017) che nelle ipotesti di somministrazione di manodopera il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono è limitato all'accertamento della loro esistenza, non potendo estendersi, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell'utilizzatore il quale è tenuto a dimostrare in giudizio l'esigenza alla quale si ricollega l'assunzione del lavoratore, esplicitando il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta.

Che , come prima rilevato, nel caso in esame la sentenza impugnata ha ampiamente esaminato i fatti e le risultanze istruttorie, rendendosi pertanto inammissibile in questa sede ogni censura su tale aspetto.

Che il ricorso deve quindi essere respinto, con condanna della ricorrente soccombente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1- bis dello stesso art.13.