"Appartenenza pubblica" degli istituti per la fruizione dell'Art-bonus

Solo gli istituti culturali che hanno natura sostanzialmente pubblicistica possono ricevere erogazioni liberali per il sostegno delle loro attività e beneficiare del credito di imposta Art-bonus (Agenzia Entrate - risposta n. 48/2019).

 

Cosi si è espressa l’Agenzia delle Entrate che, anche a fronte del parare espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, non ha riconosciuto l’Art-bonus nei confronti di una fondazione teatrale in quanto sprovvista delle caratteristiche tali da consentire l’assimilazione ad un ente o ad una istituzione pubblica, non emergendo una prevalente componente pubblica nella costituzione e nella gestione della stessa.

Va premesso che il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Relativamente al requisito della appartenenza pubblica degli istituti e dei luoghi della cultura, lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, anche dal ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni, ad esempio quando l’istituto:
- è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
- è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
- gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;
- è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
- è sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.

In presenza di una o più di dette caratteristiche, gli istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio perché costituiti in forma di fondazione, hanno in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività e beneficiare dell’Art-bonus.